Personale addetto polizia municipale - Art. 17, comma 132, L. n. 127, del 15.5.1997.

Territorio e autonomie locali
4 Maggio 2005
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione art. 17, comma 132, L. n. 127, del 15.5.1997 (disciplinante affidamento funzioni prevenzione e accertamento violazioni in materia di sosta - Legittimità affidamento predette funzioni mediante incarichi esterni a cooperative sociali, gruppi di volontariato lavoratori co.co.co..

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Segretario comunale di un Ente ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 17, comma 132 della legge 15.5.1997, n. 127, disciplinante l'affidamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, tenuto conto che molti piccoli comuni, non disponendo di personale sufficiente, procedono all'affidamento delle predette funzioni, soprattutto nel periodo estivo, mediante incarichi esterni a cooperative sociali, gruppi di volontariato lavoratori co.co.co., ecc..
Al riguardo, si precisa preliminarmente che sulla corretta applicazione della normativa citata il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, competente in materia, ha diramato le circolari nn. 300/A/26467 del 22/9/1997 e 300/A/55042 del 17 agosto 1998, il cui contenuto è tuttora attuale.
Con dette circolari, si sono forniti maggiori elementi esplicativi in ordine all'individuazione del personale a cui affidare le predette funzioni di prevenzione e accertamento, distinguendo due categorie di soggetti, ovvero: dipendenti comunali, diversi da quelli appartenenti alla polizia municipale e da quelli muniti dell'abilità piena di cui all'art. 12, comma 3 del Codice della strada; dipendenti di enti o di imprese quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private, alle quali stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento.
In tale ultimo caso, la possibilità di conferire funzioni di accertamento al personale dipendente dalle imprese di gestione dei parcheggi è subordinata alla circostanza che l'area sia stata oggetto di concessione e, che le funzioni medesime siano esercitate nei limiti della concessione stessa, come chiaramente indicato nel comma 8 dell'art. 7, del richiamato codice della strada.
In ogni caso, con le citate circolari si è ribadito che per tutte le categorie di addetti alle predette funzioni di prevenzione e accertamento, che, peraltro, si deve sottolineare possono svolgere le funzioni sopra indicate solo nell'ambito dell'effettivo servizio, è necessaria la sussistenza di un rapporto di dipendenza non occasionale con i comuni, ovvero con le aziende, gli enti o le società sopra richiamate.
Ciò in quanto l'attività in discorso costituisce esercizio di una pubblica funzione che per espressa previsione legislativa, deve essere espletata direttamente dal personale legato all'ente locale da un rapporto di pubblico impiego o da personale dipendente dalle imprese di gestione alle quali stata rilasciata apposita concessione.