Gettoni di presenza - Gettone di presenza per la partecipazione all’assemblea consortile e al consiglio di amministrazione del consorzio.

Territorio e autonomie locali
27 Aprile 2005
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Gettone di presenza per la partecipazione all’assemblea consortile e al consiglio di amministrazione del consorzio.

Testo 

Un consorzio chiede se può essere corrisposto il gettone di presenza ai componenti dell'assemblea consortile e del consiglio di amministrazione, che già percepiscono l'indennità di funzione presso gli enti locali che essi rappresentano in consorzio.
Si osserva, in proposito, che l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la corresponsione dell'indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali e del gettone di presenza ai componenti degli organi assembleari di detti enti associativi. Gli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale n. 119/2000, sulla base dei criteri fissati dall'art. 82, hanno peraltro specificamente stabilito le modalità di determinazione della misura dei compensi previsti per i componenti degli organi consortili.
L'indicazione dettagliata e puntuale, da parte della normativa richiamata, dei destinatari dei due tipi di emolumento, è da intendersi tassativa e non suscettibile di estensione in via analogica a categorie di amministratori non espressamente contemplate.
In ordine alla fattispecie rappresentata, si evidenzia pertanto che, poiché, ai sensi dell'art. 82, comma 5 e 6, le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili ma lo sono con i gettoni di presenza spettanti per mandati elettivi presso enti diversi, l'amministratore che percepisce l'indennità di funzione presso l'ente locale associato in consorzio, può ricevere il gettone di presenza solo se è componente dell'assemblea consortile. Se, invece, è componente dell'organo esecutivo del consorzio - carica che dà diritto all'indennità di funzione ma non al gettone di presenza –, a causa del richiamato divieto di cumulo delle indennità, dovrà necessariamente optare per l'una o per l'altra indennità o per il 50% di ciascuna di esse.