- Definizione di concetto di popolazione legale.

Territorio e autonomie locali
26 Aprile 2005
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Definizione di concetto di popolazione legale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine al criterio da seguire per definire il concetto di popolazione legale.
In particolare si chiede l'avviso di questo ufficio in ordine alla possibilità che il consiglio del Comune di Xxxxx, aderente all'unione di comuni 'Yyyyy Jjj', la cui popolazione ha avuto un sensibile incremento successivamente al censimento indetto con il D.P.R. 22 maggio 2001, n. 276 (4855 abitanti), possa designare nel consiglio dell'unione cinque rappresentanti invece dei tre previsti dallo stesso Statuto dell'Unione.
Viene rappresentato, infatti, che l'Unione, costituitasi il 4 novembre 2002 e composta da quattro comuni contermini, all'art. 9 del proprio Statuto prevede che il consiglio sia composto da 16 consiglieri, dei quali cinque rappresentanti dei due comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e tre per i due comuni con popolazione inferiore ai 5.000.
Tale norma è stato oggetto di modifica mediante l'inserimento di un meccanismo automatico che prevede la possibilità di incrementare i rappresentanti comunali in seno all'assemblea dell'unione al variare della popolazione dei singoli comuni.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la popolazione comunale è, unitamente al territorio, un fondamentale elemento costitutivo degli enti locali, ed acquista una particolare rilevanza venendo a costituire il nucleo primario per la definizione della popolazione di tutti gli altri enti quali la Città metropolitana, la Provincia, la Regione e, conseguentemente, dello Stato stesso.
E' di tutta evidenza che mentre il fattore territoriale presenta un carattere sostanzialmente stabile, la popolazione è un elemento soggetto, per sua natura, a cambiamenti rapidi, costanti ed imprevedibili.
Proprio al fine di determinare il numero legale della popolazione residente per alcuni fini particolari - quali la determinazione del numero dei consiglieri - il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 37, comma 4 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, un parametro cronologicamente definito e cioè che: 'La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale'.
Pertanto, in base a tale norma il numero legale della popolazione residente da assumere a parametro di riferimento ai fini della determinazione della composizione dei consigli comunali e provinciali è quello accertato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento effettuato dall'ISTAT.
Va tuttavia rilevato che l'art. 32, del citato testo unico riserva, al comma 2, all'autonomia statutaria delle Unioni di comuni l'individuazione dei propri organi e le modalità per la loro costituzione.
Va inoltre considerato che l'ordinamento degli Enti locali prevede anche un altro e diverso parametro cui fare riferimento ai fini della determinazione della popolazione degli Enti locali.
In particolare, l'art. 156 del T.U.O.E.L. prevede che ai predetti fini debba tenersi conto della ' popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente .. secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica '.
Ciò premesso, si ritiene che l'Ente in questione, considerata l'ampiezza dell'autonomia normativa riconosciuta alle unioni dal citato art. 32 possa scegliere uno dei suddetti criteri di determinazione della popolazione, ovvero parametri analoghi come quello previsto dall'art. 9 dello statuto in questione.