Incompatibilità- Elezione del sindaco alla carica di consigliere regionale.

Territorio e autonomie locali
20 Aprile 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Elezione del sindaco alla carica di consigliere regionale.

Testo 

Si sono chiesti chiarimenti sulla procedura per la dichiarazione di decadenza del sindaco eletto alla carica di consigliere regionale e sui poteri del vicesindaco in caso di reggenza.
Si premette, al riguardo, che a seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alle cariche elettive regionali e che fino all'entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.
Pertanto, nella fattispecie prospettata, qualora la regione non abbia legiferato o non abbia disposto diversamente da quanto statuito dall'art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all'assunzione per un sindaco della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni praticabili per il capo dell'amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
In relazione a quanto sopra, si rappresenta che il consiglio per pronunciare la decadenza del sindaco deve avviare la procedura di cui all'art. 69 e che alla dichiarazione del sindaco di voler accettare la carica di consigliere regionale, se formulata al di fuori della predetta procedura di contestazione, non può essere data valenza diversa dalla volontà di dismettere la carica locale.
Qualora, quindi, il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell'amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nella diversa ipotesi in cui il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente ad un commissario straordinario.
In ordine, infine, all'ampiezza delle prerogative del vicesindaco incaricato di esercitare le funzioni vicarie in caso di decadenza del sindaco, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000, fino al rinnovo degli organi comunali, si richiama quanto statuito in proposito dal Consiglio di Stato nel parere n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e nel parere n. 501 del 14 giugno 2001, che si uniscono in copia.
L'Alto Consesso ha precisato, nel primo parere, che il vicesindaco in veste di reggente non può partecipare, con diritto di voto, al consiglio comunale, nel secondo parere, ha invece riconosciuto al medesimo la facoltà di nominare un nuovo assessore.