- Elevazione a Frazione di località
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso un quesito posto da un Comune, concernente l'elevazione a frazione di una.
Al riguardo va rilavato che fin dal 1977 lo Stato, nel trasferire alle Regioni le funzioni amministrative in materia di circoscrizioni comunali, attribuì, invece, direttamente ai Comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, la denominazione delle borgate e delle frazioni (artt. 12 e 16 del d. P.R. n. 616/1977).
La materia può quindi ritenersi devoluta all'autonomia statutaria di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000, trattandosi di una parte del territorio del Comune, come le circoscrizioni di decentramento la cui disciplina, infatti, è anch'essa riservata all'autonomia statutaria ex art. 17 del citato testo unico.
È nello statuto di codesto Ente, pertanto, che potrà essere prevista l'elevazione a frazione della località in questione, come già previsto, per la frazione di XXX, dall'art. 1. Una volta istituita, la frazione potrà essere presa a base per la valorizzazione delle libere forme associative e per la promozione di organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. 267/2000.
Ulteriore rilevanza potrà assumere la frazione in considerazione della possibilità, per il Sindaco, di delegare ad un consigliere, nelle materie di cui all'art. 54, comma 1, l'esercizio delle funzioni ivi indicate nella frazione medesima.
Devono invece ritenersi di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra il Comune e le sue frazioni, secondo quanto previsto dall'art. 16, primo comma, del citato d.P.R. n. 616 del 1977.
Sarà pertanto necessaria una apposita istanza rivolta alla Regione per conseguire la suddetta separazione.