Doveri degli amministratori- Art.78, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2005
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

Doveri degli amministratori
- Art.78, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato chiesto se un amministratore comunale può ricevere incarichi professionali da una Comunità montana della quale il predetto amministratore è consigliere.
Al riguardo, si rappresenta che la fattispecie ricade pienamente nella previsione dell'art. 78, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui 'al sindaco..nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province'.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha ritenuto che la vigilanza non debba essere intesa in modo limitativo con riferimento ai soli tipici controlli tutori e di legittimità o a quelli sostitutivi degli organi, ma vada intesa nell'accezione più ampia, dovendosi ricomprendere in essa ogni forma di ingerenza del comune sul funzionamento dell'ente (cfr.: Cass. Civ., Sez. I, n. 5216/2001).
Pertanto, qualora il comune, presso il quale l'amministratore preso in considerazione nel quesito riveste la carica elettiva, faccia parte di codesta comunità e, come tale, concorra alla costituzione dei suoi organi di governo, tale condizione determina il rapporto di vigilanza e, quindi, l'applicazione del divieto.