Consiglieri comunali diritto di accesso agli atti.
Si fa riferimento ad una nota con la quale è stata trasmessa una richiesta di un Sindaco, volta ad acquisire il parere della scrivente in ordine al diritto di accesso agli atti, da parte dei consiglieri comunali, in assenza di apposito regolamento, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei terzi ed al rilascio di copie di concessioni edilizie.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
Dalla titolarità del diritto ' muneris causa ', discende pertanto l'assenza dell'onere della motivazione da parte del consigliere.
Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez V, 26 settembre 2000, n. 5109) ed inoltre che il consigliere comunale 'non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo' ( sentenza sez. V, del 13 novembre 2002, n. 6293 ).
Con la recente sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, lo stesso Consiglio, ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che ' ..i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione'.
Pertanto, ' .una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione'. Di conseguenza, continua il Consiglio di Stato, poiché il citato art. 43 '. attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all'espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta '.
Tale orientamento, come accennato, pur essendo in linea con quanto precedentemente affermato, se ne discosta attribuendo ai consiglieri una facoltà pressoché illimitata: infatti, in precedenza, si richiamava costantemente l'attenzione sulla necessità che le istanze di accesso agli atti non dovessero essere '.generiche ed indeterminate ma tali da consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intende consultare' non essendo configurabile, il diritto di accesso del consigliere, come generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell'Ente (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 1994, n. 976 e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: pareri P98526Q del 27 agosto 1998 e P99593Q del 14 dicembre 1999 ).
Ciò soprattutto al fine di non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa ed il relativo adempimento da parte dell'ente locale che non deve risultare eccessivamente gravoso, in modo da non incidere sul regolare funzionamento degli uffici comunali (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6293 del 13 novembre 2002).
Si precisava, inoltre, in altre pronunce che 'per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, i documenti oggetto del diritto devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili' (C.d.S., Sez. V, del 14 dicembre 1992, n. 504) in quanto 'il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può concretarsi nell'obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere attività di ricerca, di indagine, o di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti con un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali' (sentenza Sez. V n. 438 del 6 aprile 1998).
Per quanto attiene, in particolare, all'aspetto relativo aqlla riservatezza dei terzi, è appena il caso di ricordare che i dati cui il consigliere ha avuto accesso devono essere utilizzati effettivamente per le sole finalità del mandato e non per fini personali, in osservanza del dovere del segreto d'ufficio cui, ovviamente, anche i consiglieri sono tenuti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza (C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).
Il Consiglio di Stato ha ribadito, da ultimo, nella citata sentenza 2716/04, che ' . essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi'.
Pertanto, la riservatezza dei terzi anche nei confronti dei consiglieri comunali e provinciali viene ritenuta sufficientemente tutelata
dalla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce 'Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'.
Emerge, pertanto, con chiarezza soprattutto alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, l'impossibilità di limitare in alcun modo l'accesso agli atti dei consiglieri, in quanto 'l'espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore' e che '. qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto'.
Si ritiene, tuttavia, congruo che in considerazione della necessità di contemperare l'esigenza dei consiglieri ad espletare il proprio mandato elettorale con quella dell'amministrazione al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, l'accesso agli atti del comune, ed il relativo rilascio di copie, non comporti adempimenti gravosi o intralci all'attività degli uffici comunali, in relazione alla condizione strutturale, organizzativa e finanziaria dell'ente, tali da provocare gravi distorsioni nella puntualità degli uffici.
Sarebbe sufficiente che le richieste formulate dai consiglieri indichino, per quanto possibile, con precisione gli oggetti di interesse (C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).
In conclusione, si suggerisce che l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia, valuti l'opportunità di dotarsi di un'apposita disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento del diritto di accesso, nel rispetto delle esigenze dell'attività degli uffici, facendo ricorso a modalità quali l'ammissione del richiedente alla mera visione degli atti e solo successivamente, in tempi differiti, alla consegna in copia di quelli selezionati, idonee a garantire la corretta attività degli uffici negativi.