Sospensione e decadenza- Condizioni di incompatibilità e conseguente declaratoria di decadenza del presidente di una comunità montana.

Territorio e autonomie locali
13 Aprile 2005
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

Sospensione e decadenza
- Condizioni di incompatibilità e conseguente declaratoria di decadenza del presidente di una comunità montana.

Testo 

È stato chiesto un parere in merito alla verifica della condizione di incompatibilità del presidente di una comunità montana, che contemporaneamente riveste la carica parlamentare, in relazione a quanto disposto dalla legge regionale.
Quanto sopra con riferimento, in particolare, alla causa di incompatibilità tra la carica di presidente dell'organo esecutivo comunitario con quella di parlamentare, consigliere regionale e sindaco, prevista dalla legge regionale.
Al riguardo, si osserva che, all'assenza di espressa disciplina del procedimento di contestazione delle cause di incompatibilità, supplisce il principio generale dell'ordinamento giuridico che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti e verifichi la sussistenza di tutte le cause ostative all'espletamento del mandato.
In virtù di detto principio, il potere-dovere da parte del consiglio comunitario di procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti e del presidente della giunta, con riguardo a tutte le cause ostative previste dall'ordinamento, quale che sia la fonte legislativa che le disciplina singolarmente, rappresenta una primaria espressione della qualificazione della comunità montana come ente locale riconosciuta dalla legge regionale.
Pertanto, sotto l'aspetto procedurale soccorrono le disposizioni recate dall'art. 69 del T.U.EE.LL. n. 267/00, che garantiscono il corretto contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro congruo termine la causa di incompatibilità contestata, tenuto conto che il principio, affermato dalla Corte costituzionale, di stretta interpretazione delle norme in materia di cause limitative dell'elettorato passivo riguarda la condizione preclusiva sostanziale e non il profilo procedurale, laddove detta condizione sia esplicitamente affermata dalla legge.
Conseguentemente, in applicazione analogica della disciplina che regola gli adempimenti del consiglio comunale in presenza di una causa di incompatibilità di un proprio componente, potrà essere attivata, da parte dell'organo rappresentativo comunitario, la procedura di contestazione secondo le modalità di cui al richiamato art. 69 T.U.EE.LL. n. 267/00.
Si significa, altresì, che non può ritenersi preclusiva delle considerazioni sopra formulate la circostanza che sia stato presentato ricorso per la questione di legittimità costituzionale della legge regionale, proprio sotto il profilo della violazione degli artt. 114 e 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
E' decisivo, infatti, rilevare come, nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma del titolo V della Costituzione, ogni legge regionale entra in vigore dopo la promulgazione da parte del Presidente della Regione e che la presentazione dell'impugnativa non sospende l'efficacia della legge. Infatti, solo un'espressa pronuncia della Corte Costituzionale può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato se la medesima può pregiudicare irrimediabilmente l'interesse pubblico o l'ordinamento giuridico della Repubblica ovvero i diritti dei cittadini.
Il regime di prorogatio in cui si trova l'organo esecutivo non preclude peraltro un adempimento dovuto (qual è quello dell'accertamento della causa di incompatibilità) che non implica la ricostituzione dell'organo, determinazione incompatibile con i limiti correlati alla ordinaria amministrazione, potendo le funzioni di presidente essere esercitate dal vicepresidente.
Quanto, infine, al prospettato esercizio del potere sostitutivo per la convocazione del consiglio comunitario, si rileva che, sebbene la norma lo preveda espressamente soltanto per i consigli comunali e provinciali, in forza del richiamo operato dall'art. 28, comma 7, del T.U.O.E.L. al successivo art. 32, comma 5, il prefetto può esercitare tale potestà anche nei riguardi delle comunità montana, trattandosi di una norma di principio e di chiusa dell'ordinamento, indispensabile al fine di garantire il regolare funzionamento delle rappresentanze elettive.