Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per dimissioni contestuali- Scioglimento del consiglio comunale. Effetti sugli incarichi esterni.

Territorio e autonomie locali
1 Aprile 2005
Categoria 
11.01.05 Rimozione degli amministratori
Sintesi/Massima 

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per dimissioni contestuali
- Scioglimento del consiglio comunale. Effetti sugli incarichi esterni.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale il commissario prefettizio del Comune di XXX, ha sottoposto alla scrivente la problematica relativa alla rappresentanza in seno all'Unione di comuni '..', costituita, insieme al Comune di YYY.
In particolare, si chiede di conoscere se l'incarico di Presidente dell'Unione, in luogo del Sindaco del comune di XXX, debba essere assunto dal commissario prefettizio oppure se tale carica debba essere ricoperta dal Vicepresidente dell'Unione che, nella fattispecie, è il Sindaco del Comune di YYY.
Inoltre si chiede l'avviso della scrivente circa il quesito se i due consiglieri del comune sottoposto alla gestione provvisoria, possano permanere nell'incarico di assessori nella Giunta dell'Unione o se, invece, si debba procedere alla nomina di due nuovi componenti e, in tal caso, a chi competerebbe nominarli.
Al riguardo, per quanto concerne il primo punto sottoposto ad esame, giova rammentare l'intervento chiarificatore, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale, svolto dal Consiglio di Stato che, investito della questione da questa amministrazione, ha espresso il proprio avviso con parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000.
La Prima Sezione del Consiglio di Stato nel citato parere, diramato con circolare n. 8/2000 U.A.R.A.L. del 19 ottobre 2000, ha innanzittutto affermato che '. salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto - i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l'effetto del commissariamento dell'ente a quo e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori.' ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Il principio enunciato dal Supremo Consesso, trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell'ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati.
La giurisprudenza in materia ha poi ritenuto che, anche nel silenzio della fonte statutaria, il Commissario straordinario risulti investito di tutti i poteri di rappresentanza normalmente spettanti al Sindaco, ivi compreso quello di componente di diritto di organi di enti quali le comunità montane e le unioni di comuni (cfr., in tal senso, T.A.R. Marche, 21 febbraio 2001, n. 725).
Atteso, quindi, che non risulta prevista analoga prorogatio per il sindaco – né per gli assessori comunali - in quanto l'art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 fa esclusivo riferimento ' ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento ', si ritiene di poter affermare che l'interpretazione della norma statutaria di cui all'art. 12, comma 8 dello Statuto dell'Unione, sia senza dubbio nel senso che subentri nell'incarico di Presidente dell'Unione il commissario prefettizio.
Infatti, la norma suddetta distingue, implicitamente, tale ipotesi di assenza determinata dallo scioglimento del consiglio da quella di assenza breve del Sindaco, determinata da occasioni contingenti, che, nella fattispecie, quale membro di diritto del Consiglio dell'Unione, verrebbe sostituito dal Vicesindaco, nella pienezza delle sue funzioni di vicario, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa.
Quanto al secondo punto, una volta assodato che i consiglieri, sino alla nomina dei successori, conservano gli incarichi esterni loro attribuiti, risulta assiomatico sostenere che anche l'incarico di componente della giunta dell'unione attribuito a consiglieri del comune commissariato, pur se dimissionari, debba essere, proprio in forza del già richiamato art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, mantenuto fino alla nomina dei nuovi consiglieri eletti al termine della gestione provvisoria dell'ente locale.