Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Pagamento oneri assistenziali ed assicurativi per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 86 d. leg.vo 267/2000. Divieto di cumulo previsto dall’art. 83 per l’asses

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2005
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Pagamento oneri assistenziali ed assicurativi per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 86 d. leg.vo 267/2000. Divieto di cumulo previsto dall’art. 83 per l’assessore comunale – parlamentare nazionale.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione degli articoli 83 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, si chiede se ad un assessore provinciale, lavoratore non dipendente - il quale ricopre anche la carica di parlamentare nazionale - spetti il gettone di presenza, ai sensi dell'art. 83 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e se l'ente debba provvedere al versamento della cifra forfettaria prevista dal successivo art. 86, comma 2, per gli amministratori non lavoratori dipendenti iscritti ad una forma pensionistica.
Quanto al primo punto del quesito, si fa presente che opera il divieto di cumulo dell'indennità di assessore provinciale e di quella percepita in qualità di parlamentare nazionale, previsto dall'art. 83 del T.U.E.L. 267/2000, ai sensi del quale il parlamentare nazionale (come pure il parlamentare europeo o il consigliere regionale), che rivesta anche una carica di amministratore locale per la quale la legge prevede la corresponsione di un'indennità di funzione, non può percepire, oltre all'indennità parlamentare, anche l'indennità di funzione per la carica locale.
Allo stesso amministratore non può essere corrisposto il gettone di presenza, poiché tale emolumento spetta soltanto ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali ed a quelli delle comunità montane, secondo il disposto di cui al punto 2 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 267/2000.
In merito al secondo punto del quesito, si rappresenta che l'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti contributivi in misura forfetaria per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti (i cosiddetti lavoratori autonomi) e che rivestano le cariche di cui al comma 1 – e tra questi figura anche la carica di assessore provinciale; l'amministrazione locale provvede, infatti, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.
In attuazione di quest'ultima prescrizione normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero del Tesoro, ha determinato con decreto 25 maggio 2001, le quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare ai regimi pensionistici cui sono iscritti i lavoratori autonomi che rivestono la carica di amministratore locale.
Si soggiunge, infine, che l'obbligo di versamento di cui in premessa riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.
Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro.