Ineleggibilità- Possibile incompatibilità tra l’attività di dirigente dell’ufficio tecnico comunale di uno dei comuni dell’unione e le cariche di presidente o di componente della presidenza e di consigliere dell’unione.

Territorio e autonomie locali
21 Marzo 2005
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Possibile incompatibilità tra l’attività di dirigente dell’ufficio tecnico comunale di uno dei comuni dell’unione e le cariche di presidente o di componente della presidenza e di consigliere dell’unione.

Testo 

E' stato trasmesso un quesito posto da un consigliere dell'Unione.. per conoscere se sussista incompatibilità tra l'attività di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di uno dei comuni dell'unione e le cariche di presidente o di componente della presidenza e di consigliere dell'unione. Codesta prefettura ipotizza la sussistenza di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in virtù del rinvio disposto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'applicazione delle norme in materia di composizione degli organi dei comuni alle unioni di comuni.
Si rappresenta, in via preliminare, che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.
Dal quesito trasmesso si desume che il presidente dell'unione riveste la carica di sindaco in uno dei comuni associati ed è dirigente dell'ufficio tecnico presso un altro comune dell'unione.
Il cumulo di dette cariche non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.
Inoltre, la circostanza che il dirigente svolge attività lavorativa alle dipendenze di uno dei comuni dell'unione e non alle dipendenze dell'unione stessa, non consente il prefigurarsi, nella fattispecie in esame, della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma 1, n. 7, per i 'dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli'.
La formulazione della norma pone infatti l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
In base al richiamato art. 32, comma 5, che estende l'applicazione dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili, alle unioni dei comuni, si potrebbe pertanto eventualmente delineare un'incompatibilità nella diversa ipotesi in cui il medesimo soggetto sia dipendente dell'unione e, nel contempo, componente di un organo dell'unione stessa.