Ineleggibilità
- Conferimento di delega di ufficiale di stato civile per la celebrazione di un matrimonio in Roma ad un sindaco in carica in altro comune italiano.
È stato chiesto se sia possibile conferire la delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile per la celebrazione del matrimonio, ad un sindaco in carica presso un comune diverso da quello di residenza dei nubendi, visto che l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dispone che dette funzioni possono essere delegate 'a cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale' e che l'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'ineleggibilità di un sindaco alla carica di consigliere in altro comune.
Le disposizioni di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000 sono volte a prevenire il pericolo di inquinamento della campagna elettorale e a scongiurare negative influenze sulla libera determinazione del voto per effetto della posizione di potere rivestita dal candidato nell'ente locale.
Con l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il legislatore ha inteso garantire che le funzioni di stato civile, di rilevanza statale, siano espletate da cittadini che sebbene non investiti di una pubblica funzione, abbiano comunque i requisiti per accedere alla carica di chi è istituzionalmente - sindaco o amministratori locali da questi delegati – investito di dette funzioni.
Tale precauzione viene meno nel caso di specie in cui il delegato riveste già le funzioni di sindaco.
Non sussistono, pertanto, motivi ostativi al conferimento della delega a celebrare i matrimoni al sindaco di un comune diverso da quello di residenza dei nubendi, atteso che chi riveste la carica apicale di un'amministrazione locale è già, per legge, competente ad espletare le funzioni di ufficiale di governo.