- Richiesta parere di conoscere se un ente in qualità di comune capofila “ha l’obbligo di esercitare un qualche tipo di controllo sugli atti e sulle procedure (acquisti, gare d’appalto, assunzioni presso l’ambito territoriale, contratti in genere

Territorio e autonomie locali
10 Marzo 2005
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Richiesta parere di conoscere se un ente in qualità di comune capofila “ha l’obbligo di esercitare un qualche tipo di controllo sugli atti e sulle procedure (acquisti, gare d’appalto, assunzioni presso l’ambito territoriale, contratti in genere ecc.) posti in essere dall’Ente d’Ambito e, per esso, dal funzionario individuato quale responsabile di tale servizio”

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale – premesso che un Comune si è associato con l'Amministrazione Provinciale, con l'Azienda Sanitaria Locale e con altri sei Comuni limitrofi per la gestione congiunta dei servizi socio-sanitari – si chiede di conoscere se codesto Ente, in qualità di Comune capofila, 'ha l'obbligo di esercitare un qualche tipo di controllo sugli atti e sulle procedure (acquisti, gare d'appalto, assunzioni presso l'ambito territoriale, contratti in genere ecc.) posti in essere dall'Ente d'Ambito e, per esso, dal funzionario individuato quale responsabile di tale servizio'.
Al riguardo, va rilevato preliminarmente che l'organizzazione della forma di gestione associata in questione è disciplinata anzitutto dall'apposita convenzione stipulata tra gli Enti suddetti.
Tale convenzione, peraltro, non prevede espressamente forme di controllo sulle singole determinazioni adottate dagli organi burocratici dell'Ente d'Ambito.
Una norma in tale senso, tuttavia, sarebbe perfettamente in linea con la vigente disciplina dei controlli interni negli Enti locali, ed anzi auspicabile anche in considerazione della caducazione, a seguito dell'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, operati dai CO.RE.CO..
Prevede, infatti, l'art. 147 del T.U.O.E.L. 267/2000 che 'gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa'.
La convenzione in questione, pur prevedendo (art.5) l'individuazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano quale soggetto capofila, cui sono attribuite 'responsabilità amministrative e risorse economiche', e nonostante attribuisca espressamente (art.6, terzo comma) al Sindaco del soggetto capofila il compito di 'controllare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento', cioè dell'organo di governo della forma associativa de qua, non provvede poi a procedimentalizzare e a disciplinare in concreto le modalità con cui tale verifica dovrebbe essere operata.
Diversa è, infatti, la funzione del 'controllo della gestione' del piano di zona che la convenzione peraltro riserva (art.7) al 'Coordinamento' e non al soggetto capofila.
Va peraltro rilevato che in base all'art.8 della convenzione 'il soggetto capofila gestisce il piano di zona attraverso l'Ufficio di Piano'.
Quest'ultimo può senz'altro considerarsi un 'ufficio comune' ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30, comma 4, del citato testo unico, norma in forza della quale è stata stipulata la convenzione in questione.
Conseguenza della costituzione di un 'ufficio comune', è che a tale organismo ed alla relativa attività si può applicare la disciplina interna del Comune capofila, in assenza di specifiche disposizioni preclusive contenute nella convenzione.
Giova al riguardo evidenziare che l'art.71, coma 6, dello statuto di codesto ente prevede che 'il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata' (norme ora corrispondenti, rispettivamente, all'art.127, commi 1 e 2 del citato testo unico). Non esistono ragioni ostative alla eventuale espressa estensione di tale controllo anche alle determine degli organi burocratici.
Il successivo art. 72 prevede inoltre, al comma 6, che 'è facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private ed appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni'.
L'art. 73 dispone, infine, che 'il difensore civico presenta ogni anno ...., la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè gli stessi siano discussi in Consiglio Comunale'.
Per altro verso sembra potersi sostenere che il 'Responsabile dell'Ufficio di piano' risponde delle attività in convenzione al Sindaco del Comune 'capofila' il quale dispone comunque del potere di direttiva, ai sensi dell'art. 109 del citato testo unico, nonchè degli artt. 22, comma 2, e 59 dello statuto.
Analogamente, all'Ufficio comune in questione sembra possa estendersi l'ambito di operatività dell'art. 22, comma 3, dello statuto, laddove prevede che il Sindaco 'ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività ..... delle strutture gestionali ed esecutive'.
Se, dunque, la disciplina statutaria del 'soggetto capofila' sembra offrire strumenti a codesto Ente per poter esercitare una efficace attività di indirizzo e di controllo sull'Ufficio comune che opera per conto degli Enti aderenti alla convenzione, deve comunque ribadirsi che sarebbe utile ed opportuna un'integrazione dell'attuale convenzione che preveda espressamente forme specifiche di controllo interno attribuite al Comune capofila, al fine di superare incertezze applicative che possono nascere dal non aver sufficientemente disciplinato procedure che assicurino il coordinato intervento del Comune medesimo e dell'Organo di governo della gestione associata, cui è riservata, tra l'altro, 'la funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e di controllo della gestione del piano di zona, nonchè il compito di nominare i membri dell'Ufficio di piano'.