Quesito in ordine ad alcune problematiche relative alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare
Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha chiesto l'avviso della scrivente in ordine ad alcune problematiche relative alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare.
Si chiede, in particolare, se sia legittima, da parte di due consiglieri comunali che non hanno aderito al gruppo di appartenenza, la costituzione di un gruppo consiliare che assuma la denominazione 'La Margherita - Democrazia é Libertà', formazione politica non presente nelle elezioni amministrative, svoltesi nel maggio 2001, che hanno portato alla composizione dell'attuale consiglio comunale.
Viene segnalato, inoltre, che la denominazione di tale nuova formazione politica competerebbe all'unico consigliere, eletto nella lista P.P.I., partito non più esistente a livello nazionale ed ora confluito nel partito denominato 'La Margherita - Democrazia é Libertà'.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, anche le problematiche connesse alla stessa dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente locale si è dotato.
Nel caso di specie, si osserva che l'art. 41, comma 2, dello statuto comunale dispone che ' I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, così come stabilito dal regolamento' e che il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, (approvato con delibera n. 51 del 18 giugno 2002), prevede, all'art. 24, l'ipotesi di costituzione di un gruppo misto da parte dei consiglieri che non vogliono far parte dei gruppi già costituiti disponendo che tale gruppo misto debba essere formato da un minimo di due consiglieri.
In primo luogo, alla luce della normativa suddetta, si ritiene che un nuovo gruppo consiliare potrà configurarsi unicamente come gruppo misto il quale, per ciò stesso, non assume, solitamente, alcuna denominazione in quanto costituito da soggetti che sono espressione di diverse opinioni politiche. Tanto meno si ritiene possibile che il gruppo misto assuma una denominazione riferibile ad una lista che ha concorso alle elezioni, salvo che ciò non formi oggetto di intesa con i legittimi rappresentanti della forza politica che, attraverso mutamenti, costituisce in atto inequivocabilmente derivazione di quella che ha dato luogo alla presentazione della lista.
Secondariamente, si osserva che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, la formazione di un gruppo consiliare e la nomina del relativo capogruppo deve avere luogo esclusivamente secondo le previsioni statutarie e regolamentari sul funzionamento del consiglio, con la conseguenza che eventuali iniziative in merito da parte di rappresentanti dei partiti politici, estranei al consiglio, sono da ritenere irrilevanti.
Infatti, i consigli comunali hanno un'autonomia organizzativa e funzionale che non può essere violata da soggetti esterni e tale da renderli sovrani nel pronunciarsi in ordine all'articolazione ed organizzazione dei gruppi consiliari.
Pertanto, la costituzione del nuovo gruppo consiliare e la relativa nomina del capogruppo, comunicata da un soggetto estraneo al consiglio (nella fattispecie dal coordinatore provinciale di un partito), è da ritenere non conforme alla vigente normativa locale.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, questo Ufficio concorda con l'orientamento espresso dal segretario di codesto Ente, nella fattispecie rappresentata.