Permessi e licenze
- Permessi retribuiti previsti dall’art. 79 comma 4, del decreto legislativo 267/2000.
Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla richiesta avanzata dal 'coordinatore delle opposizioni' di un comune di poter usufruire dei permessi retribuiti previsti dal comma 4 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
L'ente rappresenta che lo statuto ed il regolamento per il consiglio comunale, prevedono la figura del 'coordinatore delle opposizioni', su designazione unanime dei gruppi consiliari di opposizione, con il ruolo di coordinamento delle strategie politiche delle forze di opposizione. Tale figura risulta titolare di un proprio ufficio e di proprio personale e partecipa alla conferenza dei capogruppo consiliare, senza diritto di voto.
Si premette che, l'art. 79 richiamato definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente. In particolare, l'articolo in argomento, per la carica di consigliere comunale, prevede i permessi per l'intera giornata in cui è convocato i consiglio comunale. Il successivo comma 3 definisce i permessi di cui l'amministratore, in qualità di consigliere, può usufruire per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle conferenze dei capigruppo consiliari. Il seguente comma 4, stabilisce i permessi per i lavoratori dipendenti che rivestono la carica, tra le altre, di presidente dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il comma 5, stabilisce che i lavoratori dipendenti, previsti dallo stesso articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Premesso quanto sopra, si ritiene che per la figura di 'coordinatore delle opposizioni', benchè previsto dall'ente, in forza della propria autonomia, statutaria e regolamentare, in assenza di specifica previsione normativa, non possano concedersi permessi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, atteso che le norme in materia di indennità e permessi (ed, in genere, di status degli amministratori locali) non sono suscettibili di estensione in via analogica rispetto ai soggetti testualmente indicati come beneficiari.
Conseguentemente, al suddetto coordinatore, in quanto partecipante alla conferenza dei capigruppo, compete esclusivamente il beneficio previsto dal 3° comma dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.