- Quesito in merito alla composizione numerica della giunta – Art. 47 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
15 Febbraio 2005
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

- Quesito in merito alla composizione numerica della giunta – Art. 47 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stata sottoposta allo scrivente la problematica relativa alla compatibilità della recente disposizione statutaria (art. 28, co. 2) che quantifica, nel massimo, in 5 il numero degli assessori, con la previsione di cui all'art. 47 del T.U.E.L. n. 267/2000.
In proposito si osserva quanto segue.
Ad avviso di questo Ufficio la disposizione statutaria in esame non è compatibile con la disciplina riguardante la composizione numerica delle giunte dettata dall'art. 47 del T.U.E.L. n. 267 cit..
Ed invero quest'ultima disposizione stabilisce che lo statuto deve determinare il novero degli assessori ancorandolo, nel massimo, ad un terzo del numero dei consiglieri, computando a tal fine il sindaco. Ne deriva che, nel caso di specie, il numero degli assessori non può superare il terzo di 13, cifra questa che assomma a 4,3.
In relazione all'ipotesi, quale quella ricorrente nel caso di specie, che il cennato calcolo del numero degli assessori effettuato sul terzo dei consiglieri assommi ad una cifra decimale (4,3), occorre procedere al cosiddetto arrotondamento 'aritmetico', così come previsto dal citato art. 47 del T.U.E.L..
L'arrotondamento 'aritmetico', com'è noto, comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato 'per difetto', ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50; viceversa, l'arrotondamento andrà effettuato 'per eccesso', ove la cifra decimale sia superiore a 50.
Detta nozione di arrotondamento 'aritmetico' risulta, fra l'altro, esplicitata espressamente anche in alcune disposizioni normative del T.U.E.L. n. 267/2000 in materia elettorale (cfr. artt. 71, co. 8; 73, co. 1; 75, co. 8).
Sulla base delle cennate considerazioni, ne deriva che la cifra decimale pari a 4,3 deve essere arrotondata 'per difetto', con la conseguenza che il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
Per quanto precede, si ritiene opportuna una revisione della disposizione statutaria concernente la determinazione quantitativa dei componenti della giunta, al fine di adeguare la stessa ai parametri dettati dal legislatore statale.
In base a tali parametri, conclusivamente, la giunta di codesto ente locale deve essere composta dal sindaco e da un numero di assessori pari, nel massimo, a