Quesito sull’interpretazione dell’art. 47, comma 1 del T.U.O.E.L. n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2005
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Quesito sull’interpretazione dell’art. 47, comma 1 del T.U.O.E.L. n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata da un Ente circa il corretto numero di assessori da nominare in seno alla Giunta comunale, in presenza di statuti comunali adeguati nel 2002.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 11, comma 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, successivamente riprodotto nell'art. 47 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 142/1990 in tema di composizione delle giunte demandando allo statuto la determinazione del numero degli assessori, non più, quindi, in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale, bensì sulla base di un nuovo sistema di calcolo ancorato all'entità numerica dei consiglieri.
La disciplina 'a regime' è stata completata, nel citato testo unico, da una disciplina 'transitoria', di immediata applicazione, che ha fissato il numero massimo degli assessori da nominarsi in attesa delle determinazioni statutarie.
La suddetta disciplina transitoria attribuisce al sindaco (quale organo titolare del potere di nomina degli assessori), il potere di stabilire il numero degli stessi, entro i limiti massimi della norma e venendo quindi a sostituirsi automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti, conformate alle previgenti disposizioni normative nonchè ai previgenti parametri.
Fino all'adeguamento delle apposite norme statutarie, troverà quindi applicazione il regime transitorio sopradescritto per cui la composizione numerica della giunta dovrà essere regolata dall'art. 47, comma 5, lett. a) del T.U.O.E.L. n. 267/2000 che prevede '.... Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti..'.
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla scorta degli elementi forniti, si ritiene che, nella fattispecie rappresentata, atteso che gli statuti dei tre comuni sono stati adeguati alla normativa attualmente vigente ed ai relativi parametri, nelle giunte degli stessi comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potranno essere nominati sei assessori.
Infatti, nella fattispecie rappresentata, si applica la norma a regime di cui all'art. 47, comma 1, e pertanto, a fronte di una composizione del consiglio comunale di 16 membri più il sindaco (17 : 3 = 5,6 e quindi 6 per arrotondamento aritmetico) potranno essere nominati fino ad un massimo di sei assessori.
L'arrotondamento 'aritmetico', la cui nozione risulta esplicitata espressamente in alcune disposizioni normative in materia elettorale del T.U.O.E.L. n. 267/2000 (artt. 71, comma 8; 73, comma 1 e 75, comma 8), comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato 'per difetto', ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50; viceversa, l'arrotondamento andrà effettuato 'per eccesso', ove la cifra decimale sia superiore a 50.
In conclusione, ad avviso di questo Ufficio, si ritiene pienamente legittima, rebus sic stantibus, la nomina di sei assessori nei tre comuni in questione, nell'ambito delle rispettive previsioni statutarie.