Quesito concernente la costituzione dei gruppi consiliari.

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2005
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Quesito concernente la costituzione dei gruppi consiliari.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stata sottoposta alla scrivente la problematica posta da un consigliere di un ente, concernente la costituzione dei gruppi consiliari.
Giova rammentare in via preliminare che tale materia è regolata primariamente dalle apposite norme statutarie e regolamentari proprie di ogni singolo Ente locale, per cui è alla stregua delle stesse che vanno valutate e risolte le questioni ad essa afferenti.
In particolare, si ritiene che al quesito in questione possa darsi soluzione sulla base di una interpretazione analogica dell'art. 7, comma 2 secondo periodo, del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per il quale 'nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare'.
Non vi è dubbio, infatti, che nella fattispecie rappresentata – ove quattro dei cinque consiglieri eletti nella lista di minoranza hanno dato vita a due distinti gruppi consiliari dissociandosi dalla lista originaria – ricorra la 'eadem ratio' della citata norma, in quanto la lista in questione trae la propria legittimazione direttamente dal corpo elettorale analogamente a quella che fin dalla proclamazione ha avuto eletto un solo consigliere.
Il primo periodo del menzionato comma 2, per il quale 'ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri' si applica invece ai soli consiglieri che, dopo la proclamazione, si dissociano dalla lista originaria per costituire altri gruppi consiliari.