- La problematica della rappresentanza di un comune il cui consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, in seno agli organi dell’unione di comuni.

Territorio e autonomie locali
7 Febbraio 2005
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- La problematica della rappresentanza di un comune il cui consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, in seno agli organi dell’unione di comuni.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine ad alcuni quesiti inerenti la problematica della rappresentanza di un comune il cui consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, in seno agli organi dell'unione di comuni.
Si chiede, in particolare, se la rappresentanza in seno all'Unione di Comuni del comune aderente di XXX, attualmente gestito da una Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 144, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale disposto con d.P.R. 28 novembre 2005, debba essere assunta dal Presidente della Commissione o dalla Commissione straordinaria nella sua interezza.
Si chiede, inoltre, se l'ipotesi di incompatibilità tra la carica di componente della giunta con quella di consigliere comunale, prevista dall'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, debba applicarsi anche ai componenti della commissione straordinaria nell'espletamento dei propri compiti nell'ambito dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che la disciplina delle unioni di comuni è stata delineata negli elementi essenziali dal legislatore statale che ha demandato all'autonoma normativa statutaria e regolamentare dell'unione stessa la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione.
Infatti, l'art. 32, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 stabilisce, fra l'altro, al comma 2 che ' . Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', ed al successivo comma 4 che ' L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione . '.
Lo Statuto dell'Unione dei comuni, non ha tuttavia previsto alcuna norma specifica per la rappresentanza in seno agli organi dell'unione dei comuni aderenti che siano stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L n. 267/2000.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa relativa all'ipotesi in questione, si dovrà porre riguardo a quanto affermato nel parere n. 666 del 10 luglio 2000 formulato dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, su istanza di questa Amministrazione, e diramato da questa Direzione Centrale con circolare n. 8/2000 U.A.R.A.L. del 19.10.2000 - il quale, sebbene riferito alla rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale può essere senz'altro esteso alle unioni di comuni, configurandosi le comunità montane come una particolare espressione delle stesse.
Nel corso del citato parere, peraltro richiamato dalla S.V., il Consiglio di Stato ha distinto nettamente l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000, che prevede espressamente la permanenza in carica dei consiglieri comunali negli incarichi esterni, sino alla nomina dei successori in caso di scioglimento degli organi dell'ente locale per i motivi di cui al comma 1 del medesimo articolo, dal caso dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che comporta la decadenza dei rappresentanti dell'ente locale in seno agli organi comunitari o dell'unione di comuni.
Tale norma, nell'autorevole interpretazione del Consiglio di Stato, assume un evidente carattere speciale, in quanto prevede espressamente la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di assessore, ' . anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte', in funzione della estrema gravità dei fatti determinanti lo scioglimento del comune; tali disposizioni non possono non ripercuotersi anche negli incarichi esterni ricoperti dai rappresentanti del comune infiltrato.
L'analisi ermeneutica effettuata dall'Alto Consesso ha chiarito, inoltre, l'ulteriore dubbio espresso, cioè se il commissario straordinario possa esprimersi nelle votazioni con voto plurimo, al fine di consentire la rappresentanza paritetica del comune commissariato rispetto agli altri pienamente rappresentati.
Al riguardo, è stato ritenuto che il voto plurimo costituirebbe una palese deroga ' . al principio ordinamentale secondo cui il voto dei componenti degli organi collegiali è uguale'. Infatti, prosegue il Consiglio di Stato, 'Tale principio è così cogente che solo in caso di espressa previsione normativa può essere scalfito dalla diversa regola ...' e che quindi, ' . le disposizioni che consentono in seno ai collegi deliberanti l'espressione di un voto diseguale risultano di stretta interpretazione ed insuscettibili, dunque, di esser estensivamente applicate.
Si osserva, del resto, che il Legislatore statale avrebbe ben potuto contemplare l'utilizzo del voto plurimo come rimedio da parte dei rappresentanti rimasti in carica, viceversa ha espressamente previsto che l'organo ad quem resti validamente costituito dai soli rappresentanti non decaduti.
In relazione a tanto, si ritiene che la commissione straordinaria, partecipando all'assemblea con tutti i propri componenti, pur non potendo garantire una rappresentanza paritetica, possa esprimere tre voti in seno all'organo consiliare.
Peraltro, si soggiunge che la Commissione straordinaria, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, non è un collegio perfetto in quanto non è dato rinvenire alcuna previsione di componenti supplenti e, pertanto, può legittimamente adottare atti deliberativi senza la presenza di tutti i suoi componenti (vedasi C.d.S. sez. V, 1° ottobre 2002, 5139).
A margine, per meglio definire la natura della funzione e dei poteri della Commissione straordinaria si sottolinea quanto affermato dal Consiglio di Stato nella medesima sentenza e cioè che ' . la preminente finalità al cui efficace perseguimento risulta preposta la Commissione Straordinaria, .... risulta agevolmente individuabile nel ripristino della legalità, verosimilmente compromessa o gravemente pregiudicata dai condizionamenti della criminalità organizzata che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale. L'anzidetta esigenza risulta, infatti, realizzata proprio mediante l'affidamento ad un organo composto da persone estranee all'ambiente inquinato nonché dotate di significativa professionalità e di comprovata rettitudine della provvisoria e straordinaria gestione dell'Amministrazione in vista della regolare ripresa del funzionamento dell'Ente. .'.
Infatti, il potere della Commissione straordinaria è ' un potere "extra ordinem", nel senso che il suo contenuto non risulta rigidamente definito dall'ordinamento giuridico ... ma è direttamente funzionalizzato al compito di eliminare, con strumenti di tipo amministrativo, le fonti di condizionamento, diretto od indiretto, dell'amministrazione . ' (C.d.S., Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7335).
Anche alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene conclusivamente che non si possa ritenere estendibile ai componenti della Commissione straordinaria l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, nello svolgimento del proprio incarico, nell'Assemblea e nel Consiglio direttivo dell'Unione.