Quesito in merito possibilità del Presidente della Giunta provinciale possa legittimamente ricandidarsi per la medesima carica in occasione del prossimo turno di elezioni amministrative.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale codesta Amministrazione provinciale chiede di conoscere se l'attuale Presidente della Giunta provinciale possa legittimamente ricandidarsi per la medesima carica in occasione del prossimo turno di elezioni amministrative.
Viene all'uopo precisato che l'attuale Presidente è stato proclamato eletto per la prima volta a tale carica l'11 maggio 1997, cessando dalla medesima il 20 settembre 1999, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio provinciale, di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del T.U.O.E.L. 267/2000. Il 30 aprile 2000 l'Amministratore in questione è stato rieletto alla medesima carica, che tuttora ricopre.
Tanto premesso, va rilevato che il citato testo unico prevede una deroga alla causa di ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia derivante dall'aver ricoperto per due mandati consecutivi la medesima carica.
Presupposti essenziali per l'applicabilità di tale deroga, prevista dall'art. 51, comma 3, sono la circostanza che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, nonché la cessazione dalla carica per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Sussistendo, nel caso di specie, entrambi i presupposti richiesti dalla norma, non si ravvisano ostacoli all'immediata rieleggibilità dell'attuale Presidente della Giunta provinciale.