Quesito in merito all’art. 39 comma 4 ora trasfuso nell’art. 38 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000.
Con riferimento ad una nota si fa presente quanto segue.
La legge 142 del '90 ha risolto l'annosa questione riguardante il momento in cui il surrogante entra in carica, in quanto l'art. 39, comma 4, ora trasfuso nell'art. 38, comma 4, del T.U.O.E.L. 267/2000, ha stabilito espressamente che i consiglieri chiamati a ricoprire un seggio vacante entrano in carica 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale che procede a sostituire il consigliere cessato dalla carica con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto (art. 45, comma 1, del citato testo unico).
Pertanto il candidato non risultato eletto potrà validamente entrare a far parte del Consiglio comunale solo dopo che quest'ultimo abbia deliberato la relativa surroga, come precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., T.A.R. Piemonte, Seconda Sezione, 16 ottobre 2004, n. 2470).
In merito all'altro quesito prospettato, va rilevato che anche nei confronti del surrogante deve adottarsi la deliberazione di convalida, provvedimento che, benché concettualmente distinto da quello di surrogazione, è, di norma, adottato contestualmente a quest'ultimo, anche al fine di evitare che un consigliere entri in carica e subito dopo venga dichiarato ineleggibile e, quindi, decaduto dalla carica.
Proprio per effetto di tale contestualità il consigliere surrogante non potrà, per le suesposte considerazioni, prendere parte alla delibera relativa alla propria convalida, diversamente da quanto previsto per i consiglieri proclamati eletti, i quali entrano in carica al momento della proclamazione e possono partecipare alla delibera di convalida.