Quesito in ordine al computo dei termini previsti per l’invio dell’avviso di convocazione del consiglio comunale ed in particolare se nel computo dei c.d. “giorni liberi ” rientrino i giorni festivi.

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2005
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Quesito in ordine al computo dei termini previsti per l’invio dell’avviso di convocazione del consiglio comunale ed in particolare se nel computo dei c.d. “giorni liberi ” rientrino i giorni festivi.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si chiedono chiarimenti da parte di questo ufficio in ordine al computo dei termini previsti per l'invio dell'avviso di convocazione del consiglio comunale ed in particolare se nel computo dei c.d. 'giorni liberi ' rientrino i giorni festivi.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che, in base al rinvio operato dall'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000, le modalità di convocazione del Consiglio comunale vengono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ' . nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto'.
Si osserva, in proposito, che lo statuto del Comune di Trivigliano - modificato con delibera CC/65 del 17.12.97 – non fornisce elementi al riguardo disponendo unicamente, all'art 10, che ' L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie' e che ' Sono sessioni ordinarie quelle convocate in giugno e ottobre', facendo quindi rinvio all'adozione di un apposito regolamento cui si demandano i dettagli della disciplina in materia.
Il regolamento, adottato dal Consiglio comunale nel 1996, prevede all'art. 17, che ' . l'avviso di notificazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri: - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni; b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni - interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione'.
Considerato che le suddette disposizioni riproducono sostanzialmente quelle del 1915, può farsi riferimento, ai fini della relativa interpretazione, alla giurisprudenza amministrativa formatasi su quest'ultima norma.
Tale giurisprudenza, per quanto concerne il computo dei summenzionati termini è costante nel ritenere (in analogia a quanto previsto dall'art. 416 del codice di procedura civile) che i giorni debbano considerarsi liberi ed interi, vale a dire che non si possano contare né il giorno iniziale della consegna dell'avviso di convocazione ( dies a quo ) né quello finale dell'adunanza ( dies ad quem ) in quanto l'art. 125 dispone, letteralmente, che debbano decorrere prima e fuori della data della seduta consiliare (vedasi, in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, 19 agosto 1991, n. 346) disponendo che l'avviso di convocazione debba essere consegnato, a seconda che si tratti di seduta ordinaria, straordinaria o urgente, rispettivamente almeno cinque o tre giorni liberi o ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza del consiglio.
In merito allo specifico punto relativo ai giorni festivi da computare o meno nei termini, si fa presente che alcuni regolamenti prevedono espressamente che essi debbano essere inclusi nel computo dei giorni liberi ed interi e che la giurisprudenza ha ritenuto legittime tali disposizioni (vedasi, in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, 25 marzo 1999, n. 847).
In conclusione, a giudizio di questo ufficio, qualora, come nel caso in esame, la norma regolamentare non preveda diversamente, atteso che le disposizioni suddette traggono origine dall'art. 155 del codice di procedura civile, si dovrà ritenere applicabile tale norma processuale che al comma 3 dispone ' . i giorni festivi si computano nel termine'.