Richiesta parere circa le modalità di convocazione del Consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2005
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Richiesta parere circa le modalità di convocazione del Consiglio comunale.

Testo 

Questa Direzione Centrale risponde ad un Consigliere che ha posto alcuni quesiti in ordine alle modalità di convocazione del Consiglio comunale.
Per quanto concerne il primo quesito, va rilevato che le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono disciplinate, in base al rinvio operato dall'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000, dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto'.
Nel Comune di 'xxx' la materia è disciplinata dall'art. 8 dello statuto, per il quale (comma 3) 'le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore'.
Il successivo comma 5 prevede altresì che 'la convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale'.
Lo statuto prevede inoltre (art. 74, comma 4) che fino all'entrata in vigore del regolamento interno del Consiglio comunale, 'continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con il d.lgs. 267/2000 e con le disposizioni del presente Statuto'.
L'art. 5 del vigente regolamento stabilisce che 'l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere notificato dal messo comunale al domicilio del consigliere almeno cinque giorni prima; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima e nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la prima adunanza.
Al consigliere che abitualmente risiede in altro Comune, senza avere eletto un domicilio in quello ove ricopre la carica, l'avviso verrà inviato con il procedimento della legge 21.10.1923 n. 2393, e cioè per raccomandata postale con ricevuta di ritorno'.
Dall'esame delle disposizioni citate si evince che il regolamento vigente può considerarsi compatibile sia con la citata normativa statale che con le richiamate norme statutarie.
Ritenuto, pertanto, che possa ritenersi applicabile il vigente regolamento, va anzitutto escluso che possa adottarsi il termine ridotto previsto per le convocazioni d'urgenza, in quanto, per farvi ricorso, devono essere precisati i motivi che la giustificano (in tal senso, cfr. T.A.R. Toscana, 16.11.1979, n. 1277); ipotesi che non ricorre nel caso in questione.
Quanto alle modalità di comunicazione, il regolamento prescrive che 'al consigliere che abitualmente risiede in altro Comune, senza avere eletto un domicilio in quello ove ricopre la carica, l'avviso verrà inviato con il procedimento della legge 21 ottobre 1923, n. 2393, e cioè per raccomandata postale con ricevuta di ritorno'.
Benché la citata legge sia stata abrogata, la disciplina vigente (recata dalla legge 20.11.1982, n. 890) non si discosta sostanzialmente da quella abrogata in quanto prevede (art. 1) che le Pubbliche Amministrazioni 'devono avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti..da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio' e che (art. 4, quinto comma) 'i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento'.
Per quanto concerne il computo dei summenzionati termini di tre e di cinque giorni, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa formatasi sul citato art. 125 del T.U.E.L. del 1915 (il cui testo è sostanzialmente identico alla norma regolamentare in questione) è costante nel ritenere (anche in analogia a quanto previsto dall'art. 416 del codice di procedura civile) che i tre giorni debbono essere liberi ed interi, che cioè non si possono computare né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione (che costituisce il 'dies a quo') né quello della adunanza (cfr,, in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, n. 346 del 19.8.1991).
Alla luce di tale orientamento ermeneutico si può dedurre che, poiché l'avviso di convocazione è pervenuto alla S.V. in data 16 febbraio e la data dell'adunanza era fissata per il 19 febbraio c.a., i termini di tre e cinque giorni previsti dalla norma regolamentare in questione non sono stati rispettati in quanto i giorni utili sono rimasti solo due, il 17 ed il 18 febbraio.
Tale vizio dell'avviso di convocazione non sanato, stante l'assenza della S.V. alla seduta consiliare del 19 febbraio c.a., è rilevabile, secondo la giurisprudenza in materia, in sede di impugnazione innanzi al Giudice amministrativo, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.