- Quesito in merito all’esistenza di un consorzio.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale una Prefettura chiede di conoscere l'avviso di questa Direzione Centrale in ordine a quanto rappresentato dal Commissario straordinario nominato per la provvisoria gestione di un Consorzio con decreto del Ministro dell'Interno in data 14 aprile 1993.
Al riguardo si rileva preliminarmente che l'orientamento espresso con l'ordinanza del T.A.R. Calabria citata dal suddetto Commissario – per la quale il consorzio in questione non può considerarsi 'ope legis' estinto a seguito dell'inutile spirare del termine previsto per la trasformazione dall'art. 60 della legge 142 del 1990 – costituisce espressione di un indirizzo giurisprudenziale già da tempo consolidatosi (cfr., tra le tante, Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 1402 del 19.2.1999).
Secondo tale indirizzo 'la disposizione di cui all'art. 60 della legge 142 del 1990.. non può essere interpretata nel senso che, alla scadenza del termine previsto ex lege, i consorzi de quibus debbano ritenersi automaticamente estinti, poiché .. destinatari immediati della norma, quanto ai necessari incombenti attuativi, risultano gli Enti locali aderenti, e non i consorzi stessi'.
Giova peraltro ricordare che lo statuto dell'ente in questione – approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Turismo e Spettacolo in data 9 gennaio 1980 – prevede, all'art. 6, che tra le 'attribuzioni specifiche dell'Assemblea' sono comprese 'le deliberazioni sull'eventuale scioglimento del Consorzio'.
Poiché con il citato decreto ministeriale al Commissario straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti a tutti gli organi del Consorzio, compresa l'Assemblea, si ritiene rientri tra i poteri della gestione commissariale procedere allo scioglimento dell'Ente.
Va peraltro rilevato che dai comportamenti omissivi di tutti gli Enti Consorziati – che hanno dapprima disertato le sedute dell'Assemblea convocate dal Prefetto di Cosenza per l'elezione dei nuovi organi di amministrazione, poi non hanno corrisposto alle sollecitazioni del Commissario straordinario volte alle trasformazione ai sensi della citata normativa – sembra potersi evincere una chiara volontà dei medesimi volta allo scioglimento del Consorzio.
Per quanto concerne anzi la Regione Calabria, che ha aderito al Consorzio con l'apposita legge n. 39 del 27 agosto 1986, tale volontà è stata manifestata espressamente con la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, il cui art. 8 prevede che 'ai fini dello scioglimento del Consorzio teatrale calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 1997, entro il limite massimo di lire 500.000.000, finalizzato esclusivamente alla liquidazione delle competenze residue dovute al personale fino alla data di effettivo trasferimento dello stesso agli Enti consorziati'.
La volontà della Regione di non partecipare più al consorzio era stata peraltro già manifestata implicitamente omettendo di stanziare nel proprio bilancio relativo all'esercizio finanziario 1997 il contributo annuo previsto dalla citata legge regionale 39/1986 che, nell'ultimo anno di erogazione (il 1996), era stato pari a 2.500.000.000.
Costituendo tale stanziamento l'entrata di gran lunga più rilevante per il Consorzio, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 17 dello statuto, l'Ente si è trovato nella pratica impossibilità di svolgere le proprie attività.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che il Commissario straordinario possa adottare un provvedimento con il quale prenda atto della volontà manifestata da tutti gli Enti aderenti di sciogliere il Consorzio in questione.
Qualora nel patrimonio dell'Ente residui un qualsiasi, sia pur minimo, cespite il Commissario medesimo dovrà contestualmente avviare la procedura di liquidazione dell'Ente.
In caso contrario, potrà limitarsi a dare atto dell'insussistenza di qualsiasi posta attiva nella contabilità dell'Ente motivando con tale circostanza l'impossibilità di procedere alla successiva fase della liquidazione.