Quesito in merito alla possibilità di procedere alla dichiarazione di decadenza del consigliere comunale per ripetute assenze.

Territorio e autonomie locali
4 Gennaio 2005
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quesito in merito alla possibilità di procedere alla dichiarazione di decadenza del consigliere comunale per ripetute assenze.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alla possibilità di procedere alla dichiarazione di decadenza del consigliere comunale per ripetute assenze.
Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che il Testo Unico n. 148 del 1915 prevedeva all'art. 289 l'istituto della decadenza del consigliere comunale per mancato intervento ad una intera sessione ordinaria del consiglio comunale.
Si riteneva, pertanto, che la decadenza potesse essere pronunciata esclusivamente con riferimento alle sessioni ordinarie e non a quelle straordinarie.
Successivamente, l'art. 43, ultimo comma del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ha demandato allo statuto dell'ente locale la disciplina sulla materia considerata.
Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, del medesimo T.U.O.E.L. n. 267/2000 che dispone l'applicabilità, in via transitoria (vale a dire sino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari) della disciplina contemplata dall'art. 289 del T.U. n. 148/1915.
L'istituto della decadenza del consigliere comunale è stato recepito anche dal recente Statuto del comune in parola che, all'art. 15, commi 3 e 4, dispone l'adozione di detta procedura in relazione ' . alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio ' e prevede che la stessa ' . sia pronunciata dal Consiglio . '.
Il regolamento relativo al funzionamento degli organi non è stato, viceversa, ancora adottato.
La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza dalla carica di consigliere appartiene alla categoria di quelle limitazioni all'esercizio di un diritto al munus publicum che devono essere interpretate restrittivamente (vedasi T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I n. 436 del 4 dicembre 1992).
Conseguentemente, la decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo di un gruppo politico, che rientra nel novero delle facoltà ordinariamente a disposizione delle forze di opposizione, ma piuttosto sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all'attività dell'organo per la difficoltà di raggiungere il quorum strutturale a causa di ricorrenti sedute deserte.
La valutazione di tali comportamenti, di esclusiva competenza del solo consiglio comunale, è meramente discrezionale e costituisce il fondamento giuridico del provvedimento di decadenza (Cass. SS. UU. 74/81).
Da parte sua il consigliere comunale ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire eventuali documenti probatori (T.A.R. Abruzzo sentenza n. 144 del 2.3.1990) al fine di mettere in condizione il Consiglio di escludere che le assenze dalle sedute siano motivate da ' . un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo,' (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 6 febbraio 2003, n. 387).
Il Consiglio di Stato ha affermato, in proposito, che spetta al consigliere nei confronti del quale è stato instaurato il procedimento di decadenza ' . fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza ' non rilevando, il generico richiamo ad una c.d. protesta politica, dichiarata soltanto a posteriori che, in quanto appunto non esternata in anticipo sia tale da ' . impedire qualsiasi accertamento della fondatezza, serietà e rilevanza del motivo' (CdS Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7761).
Si osserva, al riguardo, che pur non essendo necessaria, secondo una consolidata giurisprudenza, la preventiva giustificazione delle assenze, sarebbe una buona consuetudine, ove possibile, giustificare l'assenza prima della seduta alla quale non si può partecipare, consentendo in tal modo all'adunanza di conoscerne i motivi che, una volta verbalizzati, potrebbero valere da causa giustificativa.
Al contempo, le ragioni che possono comportare la decadenza del consigliere dalla carica elettiva, anche in considerazione della tutela accordata all'elettorato passivo dalla carta costituzionale (art. 51, comma 3) ' .. devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ' ( sempre in TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 6 febbraio 2003, n. 387).
Conclusivamente, alla luce delle premesse sopraesposte, si ritiene, per quanto attiene allo specifico quesito prospettato, che l'organo assembleare, anche in assenza di un regolamento in materia di funzionamento del consiglio comunale, possa procedere all'esame ed alla valutazione delle giustificazioni presentate, al fine di dichiarare o meno la decadenza dalla carica dei consiglieri interessati.