Quesito in merito ad una violazione del diritto di cronaca da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di un ente che in data 29 ottobre 2004 ha autorizzato, con limitazioni, la ripresa audiovisiva delle sedute dell’organo assembleare.

Territorio e autonomie locali
20 Dicembre 2004
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quesito in merito ad una violazione del diritto di cronaca da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di un ente che in data 29 ottobre 2004 ha autorizzato, con limitazioni, la ripresa audiovisiva delle sedute dell’organo assembleare.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si segnala che il Presidente di un'Associazione, ha lamentato una violazione del diritto di cronaca da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di un ente che in data 29 ottobre 2004 ha autorizzato, con limitazioni, la ripresa audiovisiva delle sedute dell'organo assembleare.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L., le 'sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento'.
La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alla sedute consiliari dalla postazione, appunto, riservata al pubblico.
A fronte di questo principio rileva la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri di 'direzione dei lavori e delle attività del consiglio' (art. 39, comma 1, T.U.O.E.L.), nel cui ambito è da comprendere ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.
Rileva, altresì, l'attribuzione al consiglio di una 'autonomia funzionale e organizzativa' (art. 38, comma 3, T.U.O.E.L.), al cui ambito è da ricondurre la potestà di regolare, con apposite norme (il regolamento consiliare), ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea.
Le norme interne dell'ente locale, che nella fattispecie risultano in corso di adozione, non potrebbero escludere la natura ordinariamente pubblica delle sedute consiliari, e, tuttavia, le stesse norme possono regolare, tra i vari profili relativi alla disciplina dello svolgimento dell'adunanza, anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a), T.U.O.E.L.), che da parte dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.
In assenza di una esplicita previsione regolamentare, l'ammissione della registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare.
Troviamo conferma a quanto precede anche nella giurisprudenza che, ad esempio, con la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 5128/2001) non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento consiliare che faceva divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione e ha rigettato con il T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 60/2002, il ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, a motivo del fatto che detta registrazione, ' non costituendo un 'documento amministrativo' ma un 'mero ausilio' riconducibile a semplici appunti', non rientra nell'ambito applicativo della legge n. 241/1990 che invece riguarda il verbale della seduta redatto dal segretario comunale avvalendosi della registrazione (nello stesso senso: T.A.R. Marche, n. 170/1997).
Analogo orientamento, con riguardo agli 'eventuali appunti o annotazioni dei funzionari addetti alla verbalizzazione', è stato espresso dal T.A.R. del Lazio (n. 2800/1997).
Pertanto, se la registrazione della seduta da parte dell'amministrazione non legittima la richiesta del rilascio di copia, a maggior ragione, non può sostenersi – a giudizio di questo ufficio – il diritto a procedere autonomamente e senza limiti alla registrazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione.
Sulla materia è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha ritenuto che l'Amministrazione comunale possa, con apposita norma regolamentare, porre delle condizioni e dei limiti alle riprese ed alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio
Comunale, prevedendo, in quella sede, l'onere di informare preventivamente i presenti nell'aula consiliare dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.
Nella specie, la decisione del Presidente del Consiglio comunale di escludere dalle limitazioni prescritte nel provvedimento in questione le sole ' emittenti che hanno stipulato rapporti di convenzione e/o protocolli d'intesa con il Comune ' potrebbe essere congruamente motivata dalla circostanza che tali strumenti convenzionali già contenevano una regolamentazione della diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio comunale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sia legittima l'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio, nelle more dell'adozione di un apposito regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale.