Autorizzazione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) mobilità volontaria (dipendente cat. B3) e successiva copertura posto resosi vacante mediante mobilità dipendente pari qualifica.

Territorio e autonomie locali
20 Dicembre 2004
Categoria 
15.02.09 Mobilità
Sintesi/Massima 

Possibilità autorizzazione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) mobilità volontaria (presso ente pubblico altra Regione) dipendente (cat. B3 tempo pieno) e successiva copertura posto resosi vacante mediante mobilità dipendente (pari categoria) proveniente altri enti pubblici, tenuto conto del non verificarsi aumento spesa.

Testo 

Con una nota un Ente, che non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, ha chiesto di conoscere se è possibile autorizzare la mobilità volontaria presso un ente pubblico di altra Regione di un dipendente di categoria B3 (tempo pieno) e successivamente ricoprire tale posto lasciato vacante mediante mobilità di dipendente di pari categoria proveniente da altri enti pubblici, tenuto conto che, in tal caso, non si verificherebbe alcun aumento di spesa.
Al riguardo, nel ribadire quanto precedentemente espresso in merito ad un analogo quesito, si rappresenta che la predetta operazione concretizza di fatto una nuova assunzione, e come tale soggetta alle disposizioni limitative della legge finanziaria 2004, sebbene la stessa venga effettuata mediante scambio di dipendenti fra enti pubblici.
A tale proposito occorre sottolineare che la tassatività del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, posto dall'art. 3, comma 60, della legge 24.12.2003, n. 350, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, al di fuori di quelle particolari facoltà (assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali, quelle relative a figure professionali non fungibili, e alle categorie protette) comunque esercitabili da tutti gli enti locali, non appare consentire alcun margine di operatività.
Occorre peraltro fare rilevare che le leggi finanziarie 2002 e 2003, relativamente agli enti che non avevano rispettato il patto di stabilità, prevedevano esplicitamente, in deroga al generale divieto, la facoltà di assumere personale mediante il ricorso alle procedure di mobilità (art. 19, comma 1, della legge 28.12.2001, n. 448 e art. 34, comma 11, della legge 27.12.2002, n. 289).
Diversamente, com'è noto, il menzionato art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003, ha stabilito perentoriamente, per detti enti, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 29, comma 15, della legge 27.12.2002, n. 289. Quest'ultimo comma, peraltro, oltre a disporre il predetto blocco delle assunzioni, aggiunge altresì il divieto di avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento.
Il rigore delle richiamate disposizioni non consente, quindi, di esprimere un avviso favorevole circa la mobilità prospettata, anche in ragione di quanto previsto dall'art 3, comma 60, della medesima legge 350/2003, che, testualmente, recita: 'I singoli Enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003'.