Rimborsi spese- Quesito in merito alla rifusione delle spese legali per un ex sindaco di un comune e del sindaco attualmente in carica nello stesso ente, assolti in primo grado di giudizio perché il fatto non costituisce reato.

Territorio e autonomie locali
9 Dicembre 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Quesito in merito alla rifusione delle spese legali per un ex sindaco di un comune e del sindaco attualmente in carica nello stesso ente, assolti in primo grado di giudizio perché il fatto non costituisce reato.

Testo 

Si fa seguito ad una nota con la quale veniva espresso il parere di questo Ministero in merito alla rifusione delle spese legali per un ex sindaco di un comune e del sindaco attualmente in carica nello stesso ente, assolti in primo grado di giudizio perché il fatto non costituisce reato.
In tale occasione, veniva rappresentato dalla scrivente Direzione che l'assenza del requisito essenziale della definitività della sentenza non rendeva possibile la praticabilità del rimborso.
Codesto comune ha comunicato che, nei riguardi dei suddetti amministratori, la Corte di Appello ha dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato ascritto 'per essere il reato stesso estinto per prescrizione'.
Al riguardo, fermo restando che sulla pronuncia deve formarsi il giudicato, si osserva che, nel caso della prescrizione, non è possibile concedere il relativo rimborso in quanto risulta carente l'accertamento dell'assenza di responsabilità degli amministratori in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
In tali fattispecie non si può procedere legittimamente alla refusione delle spese in quanto, con la prescrizione, il giudice si limita a constatare l'avvenuto decorso del tempo prescritto per lo svolgimento del procedimento penale. Il processo si conclude per l'intervento di una causa estintiva tipica, quale il fattore tempo che, restando estranea all'indagine di merito, non è idonea, per sua natura, ad escludere con certezza la presenza di un conflitto di interessi, la non sussistenza del fatto o l'estraneità allo stesso degli imputati.