Possibilità stabilizzazione personale (8 unità) impiegato progetti cantieri scuola-lavoro (durata due anni, prorogati fino 2004) mediante contratto lavoro tempo parziale - Facoltà assunzione stante mancato turn-over (anni 2002, 2003 e 2004), sensi finanziarie 2003 (L. n. 289/2002) e 2004 (L. n. 350/2003)
Con una nota, un'amministrazione ha fatto presente (come peraltro già reso noto con precedente quesito) di avere attivato nel corso dell'anno 2002 – ai sensi della legge R.L. n. 29 del 25.7.1996 - dei cantieri scuola-lavoro della durata di due anni impiegando otto cantieristi, nei confronti dei quali intende procedere alla stabilizzazione.
Tuttavia, tenuto conto che le leggi finanziarie per il 2003 (n. 289/2002) e per il 2004 (n. 350/2003) non hanno consentito nuove assunzioni, stante il mancato turn-over, l'Ente ha ottenuto la proroga di detti progetti (che scadevano nel maggio dell'anno in corso) da parte della Regione Lazio, fino al 31.12.2004.
Sulla scorta di quanto detto, e ritenuto di avere la facoltà di assumere una unità per l'anno 2002 (mancato turn-over), una unità per l'anno 2003 (per mancato turn-over) e ipotizzando un'ulteriore unità per l'anno 2004, ha chiesto dei chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione degli otto cantieristi utilizzando la forma del contratto di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, si ribadisce che a codesta Amministrazione, in base alle disposizioni attualmente vigenti risultano consentite solo le seguenti 2 unità:
n. 1 unità, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, comma 7, del D.P.C.M. del 12.9.2003 (per mancato turn-over nell'anno 2002), e dell'art. 3, comma 53, della legge 24.12.2003, n. 350 (che proroga all'anno in corso le assunzioni autorizzate e non ancora effettuate nell'anno 2003);
n. 1 unità alla luce dell'art. 2, del D.P.C.M. del 27.7.2004 (per mancato turn-over nell'anno 2003).
Non risulta ipotizzabile l'assunzione di una ulteriore unità, riferita al mancato turn-over per l'anno in corso, poiché è necessario attendere l'emanazione della legge finanziaria per il 2005.
Ciò posto, va precisato preliminarmente che i predetti lavoratori sono soggetti alla generale categoria dei lavoratori socialmente utili, stante la specifica definizione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha individuato nei 'lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori s.u. di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati'.
Riguardo alle specifiche disposizioni assunzionali intervenute a favore di tale categoria di lavoratori si rammenta che la disposizione di cui all'art. 78, comma 6, della legge finanziaria 23.12.2000, n. 388 ( in ragione delle modifiche intervenute con le disposizioni di cui all'art. 2/bis della legge 31.7.2002, n. 172), con una norma derogatoria, faceva venire meno il limite previsto del 30% relativamente ai posti da riservare alle assunzioni di l.s.u. (ex art. 12, comma 4, del d.lgs. 1.12.1997, n. 468), talchè consentiva agli enti locali – per l'anno 2001 - la facoltà di utilizzare tutti i posti vacanti nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 56/1987 per le assunzioni in argomento. Successivamente, l'art. 50, comma 5, della legge 289/2002, estendeva la facoltà prevista dall'anzidetto art. 78, comma 6, della legge 388/2000 anche all'anno 2003, subordinando, anche in tal caso, l'applicazione della stessa al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.
Com'è noto, invece, la legge finanziaria 24.12.2003, n. 350, non ha riproposto per l'anno in corso la predetta facoltà, tuttavia ha fatto salve (art. 3, comma 53, l. 350), relativamente agli enti che nell'anno 2002 avevano rispettato il patto di stabilità, le assunzioni previste e autorizzate con il D.P.C.M. del 12.9.2003, e non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2004. Pertanto risultano tuttora possibili le assunzioni di cui all'art. 50, comma 5, della legge 289/2002, già programmate per l'anno 2003 e autorizzate in base ai criteri di cui al D.P.C.M. del 12.9.2003, ma non ancora effettuate.
In base alla suddetta ricostruzione, dunque, a codesta Amministrazione è consentita la copertura di un posto relativo alla quota assunzionale dell'anno 2003, mentre per l'anno in corso, non essendo prevista, come detto, la facoltà di cui all'art. 50, comma 5, della legge 289/2002, ha solo la facoltà di riserva del 30% dei posti vacanti per le assunzioni di lavoratori utilizzati in l. s. u., da ricoprire mediante avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, qualora la fattispecie ricada nella specifica disciplina dettata dall'art. 12 del d.lgs. 1.12.1997, n. 468.
Per quel che concerne l'assunzione mediante contratti di lavoro a tempo parziale, si rammenta che tali rapporti di lavoro sono subordinati all'applicazione della peculiare disciplina prevista dagli artt. 4, 5 e 6 del C.C.N.L. del 14.9.2000, e successive modifiche ed integrazioni.