Aspettative - Quesito in merito alla possibilità per un dipendente di un’amministrazione, assessore presso un comune, di poter usufruire dell’aspettativa ridotta del 50%, pari a 18 ore settimanali.

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2004
Categoria 
13.01.09 Aspettative
Sintesi/Massima 

Aspettative
- Quesito in merito alla possibilità per un dipendente di un’amministrazione, assessore presso un comune, di poter usufruire dell’aspettativa ridotta del 50%, pari a 18 ore settimanali.

Testo 

E' stato chiesto il parere di questo Ministero sulla possibilità per un dipendente di un Amministrazione, assessore presso il comune, di poter usufruire dell'aspettativa ridotta del 50%, pari a 18 ore settimanali.
Al riguardo, si osserva che ai sensi del primo comma dell'art. 77 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali può disporre per l'espletamento del mandato elettivo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruire di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono, altresì, essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato; tale periodo di aspettativa, tra l'altro, è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Si osserva, inoltre, che l'aspettativa è un istituto generale che sancisce la sospensione del rapporto sinallagmatico tra il datore di lavoro ed il lavoratore, facendo venir meno i reciproci obblighi connessi al rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusa la corresponsione della retribuzione.
Per contro, la richiesta avanzata dall'amministratore si configurerebbe come un part - time, nel quale coesisterebbero contestualmente sia la prestazione lavorativa che la sospensione del rapporto di lavoro, aspetti inconciliabili con l'istituto dell'aspettativa; di talchè non è possibile accedere all'istanza in oggetto.
Si soggiunge, infine, che il collocamento in aspettativa non deve consistere necessariamente in un unico periodo, senza soluzione di continuità, coincidente con la durata del mandato in quanto, secondo un principio già affermato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 2045/88, esso può essere frazionato in distinti periodi di minore durata, nel corso dell'espletamento del mandato stesso.