Disposizioni assunzionali previste L. n. 289/2002 e n. 350/2003 – Copertura posto (resosi vacante pensionamento) mediante progressione verticale personale dipendente.

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità procedere copertura posto (resosi vacante pensionamento) mediante progressione verticale personale dipendente, attese disposizioni assunzionali previste leggi finanziarie (n. 289 del 27.12.2002 e n. 350 del 24.12.2003).

Testo 

Con una nota un Ente ha chiesto di conoscere se, in base alle disposizioni assunzionali previste dalle leggi finanziarie n. 289/2002 e n. 350/2003, sia possibile procedere alla copertura di un posto, resosi vacante per pensionamento, mediante progressione verticale del personale dipendente.
Al riguardo, si fa presente che le progressioni verticali del personale dipendente, previste dalle disposizioni contrattuali di cui all'art. 4 del C.c.n.l. del 31.3.1999, si ritengono escluse dai limiti assunzionali, poiché si riferiscono a personale già in servizio, quindi non assimilabili a nuove assunzioni. Tuttavia, riguardo alle procedure di progressione verticale, corre l'obbligo di rammentare che le stesse possono essere attivate, solo nell'ambito del contingente della prevista programmazione in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale (art. 14, C.C.N.L. del 31.3.1999).