Gettoni di presenza
- Richiesta parere in merito agli artt. 83 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il segretario generale di una provincia ha formulato due quesiti.
Il primo quesito è teso a conoscere se il divieto di cumulo previsto dall'art. 83 del decreto legislativo n. 267/2000, precluda ad un consigliere comunale o provinciale che ricopre anche la carica di consigliere regionale o di parlamentare, la possibilità di optare per l'indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza, ai sensi dell'art.82, comma 4, del citato decreto legislativo.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 82, comma 4, prevede che il consigliere comunale e provinciale può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
Con circolare n. 8 del 2001, questo Ministero ha rappresentato che l'indennità di funzione trasformata prevista dall'art. 82, comma 4, poiché è emolumento con contenuti e presupposti diversi dall'indennità prevista per i componenti degli organi esecutivi, non è soggetta alle stesse limitazioni previste per quest'ultima e può pertanto essere cumulata, in deroga al divieto di cumulo delle indennità previsto dal comma 5 dell'art. 82, con l'indennità di funzione percepita per la carica ricoperta dal medesimo amministratore presso un altro ente locale.
L'art. 83 dispone che i consiglieri regionali, nonché i parlamentari nazionali o europei, possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dall'art. 82.
La norma è volta ad evitare che il parlamentare o il consigliere regionale che riveste anche una carica locale per la quale la legge prevede la corresponsione di una indennità di funzione e che non ha pertanto diritto ai gettoni di presenza ai sensi del comma 7 dell'art. 82, percepisca oltre all'indennità parlamentare o regionale anche l'indennità di funzione per la carica locale.
Ciò premesso, si osserva che la collocazione di quest'ultima disposizione - che concerne il cumulo dei compensi spettanti all'amministratore locale contemporaneamente in carica presso i consigli regionali o il parlamento nazionale ed europeo - in un ambito (l'articolo 83) completamente diverso e separato da quello in cui trovano regolamentazione i compensi spettanti a chi ricopre cariche presso amministrazioni locali (l'articolo 82), nonché l'uso, nella medesima norma, della locuzione avverbiale 'solo' ('i parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali, possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo'), consentono di escludere l'applicazione, nella fattispecie in esame, delle norme previste dall'art. 82 e delle indicazioni recate dalla circolare interpretativa n. 8/2001, e portano a ritenere che al consigliere comunale e provinciale che rivesta anche la carica di parlamentare o di consigliere regionale non possa essere corrisposto, per le funzioni svolte presso l'ente locale, emolumento diverso dal gettone di presenza.
Con il secondo quesito è stato chiesto se ad un consigliere provinciale, attualmente in pensione, che per quattro mesi all'anno e per altri periodi discontinui abita con la famiglia in un comune diverso da quello dove ha la residenza anagrafica e dove ha sede l'ente, spetta, per quei periodi, il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede ove espleta il mandato elettivo.
Si osserva in proposito che l'art. 84, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000, prevede che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato), presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Il dato testuale della norma individua nella residenza fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della rifusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettorale.
Tuttavia, questo Ministero ha ritenuto potersi accedere, in conformità all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia, ad una interpretazione estensiva della norma in base alla quale, ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio, è possibile assimilare la residenza anagrafica a quella di fatto, quando l'amministratore, per comprovate esigenze connesse all'attività lavorativa, ha avuto necessità di fissare la propria dimora abituale in luogo diverso da quello della residenza anagrafica.
Poiché, nel caso rappresentato, la dimora è collocata fuori del capoluogo del comune ove viene espletato il mandato, solo occasionalmente e, fra l'altro, non per ragioni di necessità oggettive, si ritiene che, agli specifici fini della corresponsione del beneficio di cui all'art. 84 del T.U.E.L., non possa applicarsi il criterio interpretativo estensivo individuato dal Consiglio di Stato.