Possibilità scorimento (per ente rispettoso patto stabilità interno) graduatoria (valida ed efficace sensi e effetti proroga prevista art. 3, comma 61, L. n. 350 del 24.12.2003) concorso pubblico indetto copertura posto (istruttore direttivo tecnico contabile cat. D) vacante, successivamente soppresso seguito presa atto provvisoria rideterminazione organica (prevista art. 34, comma 3, L. n. 289 del 27.12.2002) - Possibilità ripristino detto posto, previa rideterminazione provvisoria dotazione organica.
In riferimento ad una nota un comune, che ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003 e non ha effettuato nuove assunzioni, ha preliminarmente fatto presente che, a seguito di un pubblico concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico contabile cat. D, è stata approvata la relativa graduatoria in data 22.5.2001, talché la stessa ai sensi e per gli effetti della proroga prevista dall'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350, risulta attualmente ancora valida.
Viene altresì riferito che in funzione di quanto disposto dall'art. 34, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289, l'Ente ha preso atto della provvisoria rideterminazione organica, la quale ha conseguentemente comportato la soppressione dei posti che risultavano vacanti al 31 dicembre 2002, compresi quindi anche i posti di categoria D1 non coperti.
Alla luce di quanto detto ed in considerazione dell'immediata necessità e urgenza di assumere un Istruttore direttivo area contabile cat. D1, vengono chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria anzidetta, ancora valida ed efficace, previa rideterminazione provvisoria della dotazione organica (cioè mediante il ripristino del posto soppresso per legge).
Al riguardo, occorre precisare che, in ogni caso, codesta Amministrazione dovrà concludere innanzitutto il procedimento previsto dall'art. 3 della legge finanziaria n. 289/2002, mediante la specifica applicazione della disciplina - di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo - relativa alla rideterminazione definitiva della pianta organica.
Pertanto, in tale ambito e nel rispetto dei principi prescritti dall'anzidetta norma, relativi in particolare, all'invarianza della spesa e al numero dei posti di organico complessivi vigenti al 29.9.2002, codesta Amministrazione potrà predisporre la reistituzione del posto in argomento, il quale, al fine dell'utilizzo della graduatoria, dovrà evidentemente essere lo stesso di quello precedentemente esistente.
Questa Direzione Centrale, ha ritenuto possibile la copertura di tali posti reistituiti mediante scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide, senza incorrere nella violazione della prescrizione contenuta nel comma 4, dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 (impossibilità di utilizzo della graduatoria per i posti di nuova istituzione), atteso che il posto che si intende coprire (evidentemente non compreso nella pianta organica provvisoria poiché vacante) risulta nella pianta organica rideterminata, non come nuovo posto, bensì come conferma di quello precedentemente esistente.
Si è evidenziato, infatti, che la ratio della disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000, nel disporre l'esclusione della facoltà di utilizzo della graduatoria nell'ipotesi di posti nuovi o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, fosse quella di evitare strumentalizzazioni della stessa da parte delle amministrazioni locali. Nel caso in esame, invece, la modifica alla dotazione organica, seppure provvisoria e comunque finalizzata al contenimento della spesa pubblica, avviene mediante disposizione legislativa che esula evidentemente dalla piena volontà dell'Ente.
Alla luce di quanto appena detto, dovendosi intendere la rideterminazione provvisoria soltanto una fase transitoria comportante - ex lege - il congelamento della situazione pregressa, si è dell'avviso che codesta Amministrazione possa far rivivere nella pianta organica rideterminata il posto in questione, e coprirlo utilizzando una graduatoria ancora valida.
Peraltro, nella presente ipotesi, come espressamente precisato in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non sussiste l'obbligo della comunicazione preventiva, prevista dall'art. 34/bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, introdotto dall'art. 7, della legge 16.1.2003, n. 3.