Doveri degli amministratori- Quesito in merito alla possibilità di acquistare beni comunali (fabbricati o terreni) da parte di amministratore dello stesso ente.

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2004
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

Doveri degli amministratori
- Quesito in merito alla possibilità di acquistare beni comunali (fabbricati o terreni) da parte di amministratore dello stesso ente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di acquistare dei beni comunali (fabbricati o terreni) da parte di un amministratore dello stesso ente.
Al riguardo, si rileva che il divieto sancito dall'art. 1471, n. 1 del Codice Civile, tra gli altri, per gli amministratori comunali di acquistare beni del comune affidati alle loro cure, con comminatoria della nullità assoluta, in quanto finalizzato a prevenire ogni irregolarità o conflitto di interessi, appare di ampia portata.
Dalla locuzione 'amministratori', destinatari del divieto, devono comprendersi non solo il sindaco e gli assessori ma anche i consiglieri, anche in considerazione della valenza generale che riveste l'individuazione delle categorie degli amministratori effettuata dal comma 2 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 267/2000.