Estensibilità (a enti non rispettosi patto stabilità interno) facoltà copertura posti relativi figure professionali non fungibili, consistenza organica non superiore all’unità (art. 3, comma 53, L. n. 350/2003) - Esposto - Presunta violazione diviet

Territorio e autonomie locali
12 Novembre 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità estensione (a enti non rispettosi patto stabilità interno) facoltà copertura posti relativi figure professionali non fungibili, consistenza organica non superiore all’unità (art. 3, comma 53, L. n. 350/2003) - Esposto - Presunta violazione divieto assunzione personale (previstoL. N. 350 del 24.12.2003).

Testo 

Con un esposto, trasmesso, tra l'altro, anche a questo Ministero, alcuni consiglieri comunali di un Ente, hanno contestato l'operato di quell'amministrazione, relativamente all'adozione dell'atto G.M. n. ..(di cui chiedono peraltro la revoca) con cui è stata disposta la copertura di alcuni posti in organico (figure professionali non fungibili), in aperta violazione al divieto di assunzione di personale previsto dalla legge finanziaria per il 2004 relativamente agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di cui fa parte anche il comune in argomento.
Inoltre, considerato che l'atto in questione risulta essere supportato dal richiamo alla circolare emanata da questo Dicastero – N.1/2004 del 9.3.2004 relativa a: 'Problematiche interpretative dell'articolo 3, della legge 24.12.2003, n. 350' (legge finanziaria 2004) - i predetti consiglieri, stante le rigorose limitazioni imposte dalle disposizioni finanziarie per l'anno in corso, dichiarano di non condividere il parere ministeriale che ha ritenuto estensibile anche agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, la facoltà di copertura dei posti relativi a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (art. 3, comma 53, L. 350/2003).
Al riguardo, si fa presente che dall'esame della documentazione fatta pervenire con l'esposto di che trattasi, è dato rilevare che il Comune in argomento ha, preliminarmente, disposto (con atto G.M. n. .) la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, provvedendo a modificare, per le mutate esigenze operative, l'organico provvisoriamente previsto con atto G.M. n. ., rispettando il tetto massimo dei posti coperti al 31.12.2002 e il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002 assicurando l'invarianza della spesa.
Con il suddetto atto, è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione, nell'Area amministrativa, di un posto di istruttore direttivo legale, categoria D, per la copertura del quale si richiede il requisito del diploma di laurea in giurisprudenza, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed esperienza minima di 30 mesi presso una pubblica amministrazione, contestualmente vengono soppressi nella medesima area n. 2 posti di esecutore amministrativo, cat.B.1 vacanti. Inoltre, nell'Area tecnica, si dispone la trasformazione di un posto di funzionario tecnico, cat. D3, in un posto di istruttore direttivo tecnico Cat. D.1, per la copertura del quale viene richiesto oltre al diploma di laurea in ingegneria o architettura, anche l'abilitazione professionale, la patente B e 30 mesi di esperienza presso una struttura tecnica nella pubblica amministrazione. Contestualmente vengono soppressi nella stessa area tecnica, 1 posto di operaio cat. A, e nell'area economico finanziaria 1 posto di esecutore amministrativo cat. B, vacanti. Con tali modifiche pertanto, l'organico dell'Ente è diminuito di n. 3 unità, passando da 51 a 48 posti.
Inoltre, con la deliberazione n. ., l'Amministrazione ha approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2004/2006, e, nella considerazione che le figure professionali istituite (con l'atto precedentemente commentato) risultano 'infungibili' e uniche in organico, in deroga alle limitazioni poste dalla legge finanziaria agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, ne viene prevista la copertura, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 24.12.2003, n. 350, con personale a tempo indeterminato per l'anno 2004. Peraltro, nell'immediato, stante la necessità di tali figure, viene conferito incarico di consulenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 65/2001 e dell'art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2002, per la durata di 6 mesi, per le figure professionali di: Procuratore legale, Ingegnere o architetto ed Esperto contabile.
Sulla questione, fatta salva la verifica da parte dell'Ente delle condizioni di applicabilità della norma, occorre ribadire l'orientamento già espresso nella citata circolare ministeriale n. 1/2004 del 9.3.2004, in merito all'estensione della deroga prevista dall'art. 3, comma 53, della legge n. 350/2003 - relativa all'assunzione di figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità - anche a quegli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2003. Tale interpretazione, com'è noto, è stata dettata dall'intento di evitare a questi enti un ingiustificato trattamento deteriore rispetto a quello riservato alle altre amministrazioni pubbliche. In proposito, è opportuno evidenziare che la ratio della disposizione in parola sembra, ragionevolmente, prefiggersi quale scopo primario quello di evitare alle amministrazioni locali disfunzioni all'interno delle proprie strutture organizzative, qualora venga a determinarsi l'assenza di peculiari figure professionali, indispensabili alla regolare continuità dei servizi.
Per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato, si rammenta l'esplicito divieto previsto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 350/2003, che, mediante il richiamo all'art. 29, comma 15, della legge 27.12.2002, n. 289, sottopone le amministrazioni locali che nell'anno 2003 non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, al blocco di assunzione di personale a qualsiasi titolo.