Esclusione (per ente rispettoso patto stabilità interno) da limiti assunzionali (previsti art. 3, comma 60, L. n. 350 del 24.12.2003, e relativo D.P.C.M. attuativo del 27.7.2004) unità personale con inquadramento (nel 2004) in categoria superiore segui

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità Esclusione (per ente rispettoso patto stabilità interno) da limiti assunzionali (previsti art. 3, comma 60, L. n. 350 del 24.12.2003, e relativo D.P.C.M. attuativo del 27.7.2004) unità personale con inquadramento (nel 2004) in categoria superiore seguito progressione verticale interna.

Testo 

Con una nota, un'A mministrazione ha fatto preliminarmente presente che: ha una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, e, conseguentemente, ha la facoltà di procedere ad assunzioni entro un numero di unità pari al 50% delle cessazioni verificatesi nel corso del 2003.
Ciò posto, viene chiesto se siano escluse dai limiti assunzionali previsti dall'art. 3, comma 60, della legge 24.12.2003, n. 350 e relativo D.P.C.M. attuativo del 27.7.2004, le unità di personale che nel 2004 abbiano conseguito l'inquadramento nella categoria superiore per effetto di progressione verticale interna. Ciò anche in relazione alla sentenza n. 15403 del 15.10.2003 della Corte di Cassazione che ha stabilito la competenza del giudice amministrativo sui concorsi interni.
Al riguardo, si rappresenta che la copertura di posti mediante la progressione verticale del personale - disciplinata dall'art. 4, del C.C.N.L. del 31.3.1999 – si ritiene esclusa dai limiti assunzionali previsti dalle leggi finanziarie, poiché si riferisce a personale già in servizio, quindi non assimilabile a nuove assunzioni.
Occorre, con l'occasione, precisare che le suddette procedure, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 31.3.1999: ' sono indette, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti'.
Riguardo alla predetta pianificazione triennale delle assunzioni, è opportuno ricordare, quanto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale in merito ai posti riservati ai concorsi interni, ed in particolare la recente Sentenza n. 205 del 5-6 luglio 2004 che così recita: '..nella giurisprudenza costituzionale il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia, non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno'.
Si rappresenta altresì, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15403, del 15.10.2003, richiamata da codesto Ente, ha, in sostanza, puntualizzato che competono al Giudice amministrativo i ricorsi in materia di 'prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore'.