Possibilità effettuazione levata protesti cambiari da parte vice segretari in caso sostituzione segretario comunale - Ipotesi inammissibilità, individuazione soggetti abilitati detta funzione e comportamenti da assumere eventuale assenza segretario.
In riferimento ad una nota, il Segretario generale di un Ente - rilevato che sia alcune Camere di Commercio e sia l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sostengono l'inammissibilità della levata dei protesti cambiari da parte dei vice segretari in caso di sostituzione del segretario comunale - ha chiesto il parere in merito anche da parte di questa Direzione Centrale, e, in caso di conferma del predetto orientamento, quali debbano essere i comportamenti da assumere dall'Ente nell'eventualità dell'assenza dello stesso segretario.
Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno richiamare le sentenze n. 7114/2001, n. 7115/2001 e n. 7116/2001 con cui la Sez. IV del Consiglio di Stato sulla base della decisione della Cassazione civile – Sez. I dell'1.8.1996, n. 6973 ha ribadito che 'in tutti i casi nei quali nel Comune non esistano pubblici ufficiali appartenenti alle categorie abilitate in via primaria o, pur esistendo, siano indisponibili, l'azienda di credito può scegliere di affidare il servizio al segretario comunale ovvero a pubblici ufficiali appartenenti alle categorie primariamente abilitate, aventi sede (od ufficio) fuori del comune ma territorialmente competenti' .
Sicché, il potere del Presidente della Corte di Appello di procedere alla ripartizione dei titoli nei confronti dei pubblici ufficiali appartenenti alle categorie primariamente abilitate, aventi sede (od ufficio) fuori del comune, ma territorialmente competenti, può esplicarsi solo nel caso in cui i segretari comunali vengano esclusi dall'azienda di credito.
In caso contrario, infatti, sorge in capo al segretario comunale un vero e proprio diritto soggettivo a vedersi riconosciuto il relativo ambito di competenza, e - ha ribadito il Consiglio di Stato - tale diritto soggettivo 'non inerisce al rapporto di pubblico impiego che lega il Segretario comunale all'Amministrazione di appartenenza'.
Si è infatti escluso (Sez. IV, 28 febbraio 1990, n. 147) che 'la levata di protesto da parte del segretario comunale avvenga nell'ambito del rapporto d'impiego che lega quest'ultimo al Comune, ove solo si consideri: a) che si tratta di attività che non rientra fra i compiti istituzionalmente a lui attribuiti quale dipendente dell'ente pubblico territoriale; b) che non è quest'ultimo a provvedere alla relativa retribuzione; c) che la levata di protesto è sottratta a qualsiasi forma di controllo e di ingerenza da parte del Comune (Cass., SS.UU., 20 gennaio1989 n. 299). Non è in grado di condurre a diversa conclusione la tesi., secondo la quale la levata dei protesti da parte del segretario comunale costituisce potere che egli esercita solo ed in quanto segretario comunale, e cioè pubblico impiegato. L'osservazione è senza dubbio esatta, ma la circostanza che la legge valorizzi un certo status professionale ai fini dell'assegnazione di un potere (nella specie, lo status di segretario comunale ai fini della levata dei protesti) non è sufficiente a ricondurre detto potere fra quelli che caratterizzano il rapporto che lega il soggetto all'Amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale detto potere non comporta obblighi corrispondenti. Il possesso dello status è infatti solo il presupposto assunto dall'ordinamento per l'attribuzione della titolarità del potere, che si esercita nei confronti di soggetti-terzi".
Ciò premesso, tenendo conto che la funzione di levata protesti cambiari 'non inerisce al rapporto di pubblico impiego che lega il Segretario comunale all'Amministrazione di appartenenza', ad avviso di questa Direzione Centrale tale compito non può essere ricondotto tra quelli di competenza dell'Ente, che obbligatoriamente debbono essere svolti dall'eventuale sostituto del segretario comunale medesimo.
Peraltro, occorre tenere presente che è la stessa normativa di riferimento ad indicare chiaramente quali siano i soggetti abilitati alla funzione, individuandoli in via primaria nel notaio e nell'ufficiale giudiziario e in subordine 'nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario', nel segretario comunale (art. 68 Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 60 Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736). Solo successivamente con l'art. 8 del d.P.R. n. 290/1975 la competenza è stata estesa espressamente anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari e non già anche nei confronti di eventuali sostituti dei possibili incaricati.
Pertanto, ad avviso di questa Direzione proprio per il netto scollegamento della funzione da quelle proprie dell'ente locale, non viene resa possibile la sua attribuzione al vice segretario supplente il quale, tra l'altro, a differenza del segretario generale è esclusivamente un dipendente del comune.
Ciò stante, richiamando la sopra citata sentenza n. 6973 dell'1.8.1996, della Sezione I della Corte di Cassazione - che in accoglimento delle tesi del Giudice di merito ha sostenuto che nelle sedi prive di ufficio giudiziario e sede di ufficio notarile indisponibile sussiste il diritto di scelta delle aziende di credito a richiedere l'incarico al segretario comunale o ad altri appartenenti di altra categoria primaria con sede fuori del comune ma territorialmente competenti – si ritiene che possa trovarsi soluzione alla problematica sollevata da codesto Ente in ordine alla levata di protesti nel caso di assenza del Segretario generale, procedendo, dunque all'affidamento di tale incarico ad altre categorie abilitate.