Quesito in merito alla composizione degli organi dell’Unione dei Comuni.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito all'ammissibilità delle disposizioni dello statuto di codesto ente inerenti alla composizione del Consiglio (art.11) ed alla composizione della giunta (art. 16).
In via preliminare va considerato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'unione dei comuni disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione.
In particolare, l'art. 32, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del 'presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'.
Si desume, quindi, la volontà del legislatore statale di configurare il presidente dell'unione quale organo 'necessario' dell'ente, il quale deve coincidere con uno dei sindaci dei comuni aderenti all'unione, mentre 'altri organi' devono essere composti esclusivamente da assessori o consiglieri dei comuni associati, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze.
Secondo la dottrina prevalente, detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Per ciò che concerne l'individuazione e la composizione degli organi diversi dal 'presidente', conclusivamente, devono reputarsi parimenti corrette e ammissibili tutte le formule organizzatorie prescelte in sede statutaria nel rispetto delle condizioni minime inderogabili prescritte dall'art. 32, comma 3.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie si ritiene che le disposizioni statutarie qui sottoposte riguardanti la composizione del consiglio e della giunta siano, in linea di massima, compatibili con le previsioni di cui all'art. 32 del T.U.E.L. n. 267/2000.
In particolare, per quanto concerne il numero dei componenti del consiglio dell'unione, fissato in 21, si ritiene che tale novero sia compatibile con la previsione del comma 5 dell'art. 32 cit., secondo cui la determinazione del numero dei componenti degli organi dell'unione non può eccedere i limiti massimi prescritti per la composizione degli organi dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
Posto che codesta unione si colloca nella fascia demografica dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il numero di 21 consiglieri, essendo contenuto entro il limite massimo consentito, che nel caso specifico assomma a 30 (art. 37 del T.U.E.L. n. 267/2000) è da reputarsi, per i profili considerati, corretto.
Si ritiene di dover rappresentare, tuttavia, che si appalesa necessaria una revisione della formulazione testuale del comma 1 dell'art. 11 dello statuto, nella parte in cui è stabilito che '. tale numero è uguale a quello previsto dall'art. 37 del T.U.E.L. n. 267/2000.' al fine di esplicitare in modo inequivocabile la volontà statutaria.
Per quanto concerne la previsione statutaria (art. 16) che disciplina la composizione della giunta, non si rinvengono controindicazioni, relativamente alla scelta operata, orientata verso l'appartenenza degli assessori al novero dei consiglieri dell'unione nonché al novero di componenti delle giunte dei comuni dell'unione (essendo stati individuati quali componenti di diritto, due sindaci dei comuni dell'unione).