Gettoni di presenza - Quesito in merito alla trasformazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri con l’indennità di funzione.

Territorio e autonomie locali
28 Ottobre 2004
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Quesito in merito alla trasformazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri con l’indennità di funzione.

Testo 

Sono stati richiesti chiarimenti sulla trasformazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri con l'indennità di funzione e, altresì, se sia possibile procedere ad operazioni di conguaglio qualora l'importo dell'indennità erogata ai consiglieri, sia, a fine anno, maggiore di quello che si sarebbe andato ad erogare con il gettone di presenza.
Al riguardo si osserva che questa Amministrazione, con circolare n. 8 del 2001, ha dato indicazione per la quantificazione della spesa relativa alle indennità trasformate da inserire nel bilancio di previsione, di fare riferimento alle sedute che si ritiene di effettuare nell'anno, tenendo anche presente, come base di riferimento, il numero delle sedute svoltesi nell'anno precedente, salvo conguaglio a fine anno per il rispetto dei limiti di importo stabiliti dalla legge.
Una lettura logica e coerente della normativa richiamata porta a desumere che fra le due remunerazioni debba sussistere sostanziale equiparazione sia nella finalità che negli importi e che pertanto la definizione della misura dell'indennità 'trasformata' non è lasciata alla discrezionalità dell'ente, risultando predefinita dalla legge.
Nell'attuazione della specifica richiamata disciplina, infatti, si rileva imprescindibilmente quanto disposto dal comma 4 dell'art. 82 in ordine alla necessità che l'applicazione del regime indennitario (in luogo di quello del gettone di presenza) 'comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari'. Il che significa che la disciplina statutaria e regolamentare dell'indennità deve essere in grado di garantire che la spesa, che l'ente avrebbe sostenuto corrispondendo a tutti i consiglieri il gettone di presenza in relazione alla effettiva partecipazione alle sedute, non sia travalicata applicando il regime indennitario.
Pertanto, tenuto conto della natura intrinsecamente invariabile della indennità di funzione e del dato testuale (2° periodo del richiamato comma 4) che limita l'applicazione di detrazioni soltanto 'in caso di non giustificata assenza dalla sedute', si ritiene che il rispetto del limite di spesa possa essere assicurato applicando i seguenti criteri:

a) quantificazione della spesa che l'ente avrebbe sostenuto corrispondendo ai consiglieri che hanno optato per il regime indennitario il gettone di presenza: numero dei consiglieri richiedenti la trasformazione x le sedute alle quali hanno partecipato o per le quali la loro assenza sia stata ritenuta ingiustificata x importo del gettone;
b) ripartizione dell'importo come determinato in base al criterio di cui al punto a) tra i consiglieri hanno chiesto il regime indennitario;
c) sottrazione, con riguardo al singolo consigliere, dall'indennità sostitutiva del gettone, come uniformemente quantificata in base al criterio di cui al punto b), di una somma pari all'importo del gettone di presenza moltiplicato per il numero di sedute alle quali egli non abbia partecipato senza giustificato motivo.

Da quanto precede consegue, a giudizio di questo Ufficio, che la normativa statutaria e regolamentare in materia non dovrà stabilire direttamente l'importo monetario dell'indennità sostitutiva, ma soltanto i criteri per la sua quantificazione, che necessariamente dovrà essere definitivamente operata a consuntivo, fatta salva la previsione della sua determinazione in via provvisoria sulla base del dato storico delle sedute degli organi collegiali e delle presenze registratesi in seno agli stessi nell'anno precedente a quello in riferimento, con esplicita menzione dell'obbligo del conguaglio ad ogni fine d'anno.
Il meccanismo indicato consente di rispettare il limite di spesa previsto dalla norma e, contestualmente, di salvaguardare, nei limiti in cui il concorrente criterio lo permette, la natura forfetaria del regime indennitario, che necessariamente prescinde dal riferimento, per ciascun beneficiario, al numero delle sedute alle quali ha partecipato, salvo che per quelle in cui sia assente ingiustificato.