Incompatibilità
- Quesito in merito alla possibilità che sussista causa di incompatibilità per lite pendente ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n.267/2000.
E' stato chiesto di conoscere se sussista causa di incompatibilità per lite pendente, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000, in capo ad un consigliere comunale che ha commesso un abuso edilizio e, altresì, non ha ottemperato all'ordinanza di demolizione notificatagli dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Va rappresentato, in via preliminare, che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.
L'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n.4, consegue al presupposto che sia stato iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso il comune e l'eletto abbiano assunto la condizione di parti contrapposte.
In siffatte ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità. Pertanto, la finalità della norma è quella di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto ed è diretta a prevenire la possibilità che questi possa condizionare in proprio favore l'esito di un conflitto, facendo prevalere interessi di natura personale.
L'art. 3-ter della legge 24.04.2002, n. 75, che ha modificato l'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.E.L., detta anche disposizioni con riguardo alla lite conseguente alla sentenza di condanna. La modifica introdotta dal cennato art. 3-ter, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di conseguenzialità con procedimenti civili o amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma 'soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato'.
La fattispecie segnalata, in base agli elementi conoscitivi forniti, non sembra essere ricompresa nella causa di incompatibilità in commento, poiché non risulta un'effettiva pendenza di una controversia giudiziaria civile o amministrativa.