Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto.

Territorio e autonomie locali
25 Ottobre 2004
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Quesito in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto. Il comune ha rappresentato che l'amministratore in questione, in carica dal dicembre 1997 a maggio 2002, rieletto e tuttora in carica, non risultava iscritto alla cassa degli ingegneri e architetti; solo in data 10 settembre 2003, la 'Inarcassa', comunicava la reiscrizione dello stesso con effetto retroattivo al 4 gennaio 2000. In merito, la normativa dettata dall'art.86, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, impone agli enti locali di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi tramite il conferimento di una cifra forfettaria annuale, determinata con decreto ministeriale, alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato. La disposizione recata dal comma 2 dell'art.86 del T.U.E.L., tassativamente, prevede il versamento da parte dell'ente, presso cui è esercitato il mandato elettorale, di dette quote soltanto in due precise fattispecie: a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica; b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica. Nella fattispecie, non riscontrandosi al momento dell'assunzione della carica le condizioni sopra enunciate, non sussiste alcun onere da parte del comune di Arcore di provvedere al versamento delle citate quote forfettarie, con effetto retroattivo. Al beneficio in parola potrà essere ammesso il predetto amministratore dalla data della effettiva iscrizione, 9 settembre 2003, alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.