Incompatibilità- Quesito in materia di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale. Art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Quesito in materia di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale. Art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad alcune note con le quali sono stati chiesti chiarimenti sulla sopravvenuta situazione di incompatibilità in cui verrebbe a trovarsi un sindaco attualmente in carica qualora venisse eletto consigliere regionale nelle prossime consultazioni elettorali.
Si rappresenta, al riguardo, che con la legge 2 luglio 2004, n. 165 sono state dettate, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, le disposizioni di principio in considerazione delle quali le regioni dovranno legiferare in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.
Nella sentenza n. 210 del 3-11 giugno 2003, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che '.per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei comuni.prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali.'.
Ciò premesso, fatta salva la legislazione che la regione emanerà in materia di incompatibilità con la carica regionale sulla base dei citati criteri, rimane precluso, medio tempore, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131 del 2003, il cumulo nella stessa persona delle cariche di sindaco e di consigliere regionale, valutato dal legislatore pregiudizievole per l'esercizio della funzione pubblica.
Al contrario della ineleggibilità, la incompatibilità può essere sanata dopo l'elezione essendo preordinata a prevenire un conflitto di interessi e non una 'captatio benevolentiae' degli elettori.
Pertanto, nel caso si determini, a seguito della elezione del sindaco a consigliere regionale, il precluso cumulo delle cariche, si possono verificare due ipotesi: a) il sindaco opta per la nuova carica regionale e rinuncia alla carica locale; b) il sindaco rinuncia alla nuova carica regionale e rimane a capo dell'amministrazione locale.
Nel primo caso, il sindaco può dimettersi dalla carica locale oppure può essere dichiarato decaduto: o dal consiglio comunale, a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000, o dal giudice adito ai sensi del successivo art. 70.
In base al combinato disposto degli articoli 68 e 60 del decreto legislativo n. 267/2000, la cessazione delle funzioni finalizzata alla rimozione della causa di incompatibilità, si consegue con le dimissioni.
Le dimissioni devono intervenire entro dieci giorni dalla data in cui si è concretizzata la incompatibilità, ovverosia dalla data di proclamazione degli eletti.
Le dimissioni del sindaco comportano lo scioglimento del consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente ad un commissario straordinario designato con il provvedimento dissolutorio. Anche la decadenza del sindaco dalla carica locale comporta lo scioglimento del consiglio comunale ma la giunta ed il consiglio in tal caso rimangono in carica fino al primo turno elettorale utile ed il sindaco è sostituito dal vicesindaco.
La decadenza del sindaco dalla carica non determina la conservazione della carica di consigliere comunale, poiché il sindaco è membro dell'organo consiliare solo in quanto titolare della carica apicale.
Qualora, infine, come prospettato nella seconda ipotesi, il sindaco intenda invece permanere nella carica locale, egli deve rimuovere la causa ostativa sopravvenuta dimettendosi dalla carica regionale entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti.