Permessi e licenze - Quesito in merito alla problematica dell’art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, e, in particolare in relazione alle cariche di componente della giunta di una Unione di Comuni, di Sindaco di un comune aderente a tale Union

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2004
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Quesito in merito alla problematica dell’art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, e, in particolare in relazione alle cariche di componente della giunta di una Unione di Comuni, di Sindaco di un comune aderente a tale Unione e di Presidente dell’Unione medesima.

Testo 

E' stato chiesto un parere in merito alla problematica dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, e, in particolare in relazione alle cariche di componente della giunta di una Unione di Comuni, di Sindaco di un comune aderente a tale Unione e di Presidente dell'Unione medesima.
Al riguardo, si ritiene opportuno fare le seguenti considerazioni.
Come è noto, la disciplina sui permessi retribuiti e non retribuiti ai quali hanno diritto i lavoratori dipendenti eletti o nominati alle cariche presso gli enti locali è espressamente contenuta nell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il comma 1 del citato articolo 79 prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, delle comunità montane e delle unione dei comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata di convocazione dei rispettivi organi consiliari.
Il comma 4 dello stesso articolo, riconosce ai componenti degli organi esecutivi di comuni, delle province, delle comunità montane, delle unioni dei comuni, il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un ulteriore tempo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La disposizione in esame non fa diretto riferimento alla figura del Presidente dell'Unione dei Comuni.
Il successivo comma 5 prevede, inoltre, il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative al mese, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Ciò premesso, si osserva che il TUEL n. 267/2000, riconosce all'art. 32, le Unioni dei Comuni come enti locali al pari delle Comunità Montane, (art. 27), e di conseguenza ha delineato detto istituto disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione.
In particolare, il suddetto art. 32, stabilisce, al comma 2, che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del 'presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'.
Si desume, quindi, la volontà del legislatore statale di configurare il presidente dell'unione quale organo 'necessario' dell'ente, il quale deve coincidere con uno dei sindaci dei comuni aderenti all'unione, mentre 'altri organi' devono essere composti esclusivamente da assessori o consiglieri dei comuni associati, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze.
Nella fattispecie in esame, rilevato che il richiamato art. 79 non prevede espressamente il divieto di cumulo delle tipologie di permessi retribuiti e non retribuiti, attribuiti e da utilizzare per l'esercizio di funzioni e compiti relativi a cariche ricoperte in enti locali diversi, a parere di questo Ministero, all'amministratore in questione spettano i permessi specificamente previsti per l'espletamento di ogni singola carica, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi e fatta salva ogni diversa disposizione statutaria dell'Unione.
L'art. 51, comma 3, della Costituzione, sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Resta comunque fermo l'obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.