Rimborsi spese
- Quesito sull’applicazione dell’art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale si chiede se possano legittimamente rimborsarsi non soltanto le spese di viaggio sostenute dagli amministratori per percorrere, con il proprio automezzo, i tragitti compresi tra la residenza ed il comune dove gli stessi esercitano il mandato amministrativo ma anche la spesa sostenuta per percorrere il tratto tra la sede comunale ed il proprio posto di lavoro. Si ritiene che la fattispecie sia assimilabile a quella prevista dal comma 3 dell'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, concernente il rimborso delle spese di viaggio per coloro che risiedono fuori del capoluogo ove ha sede l'ente. Al riguardo, si osserva che il citato art. 84 prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati per partecipare alle sedute del proprio organo o per recarsi presso la sede degli uffici a causa di oggettive e dimostrabili esigenze connesse allo svolgimento del mandato, quando l'amministratore risieda fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente (comma 3). Esclusa, pertanto, nel caso di specie l'applicazione del trattamento relativo alla missione in ragione del mandato fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella residenza fuori dal capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della rifusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato, non prevedendo pertanto alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui espleta il mandato e viceversa. Tuttavia, se l'amministratore non ha la residenza anagrafica nel comune in cui é situato il posto di lavoro, ma vi ha collocato la propria dimora abituale può, comunque, privilegiarsi l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all'attività del lavoratore dipendente ed accedere, ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di viaggio in questione, all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in base al quale l'obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici é assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio ed assimilarsi, pertanto, il concetto di residenza a quello di residenza di fatto, ex art. 43, comma 2, c.c.