Incompatibilità
- Quesito in merito all’eventuale sussistenza di una causa d’incompatibilità in capo ad un consigliere comunale di minoranza che ha partecipato ad una trattativa privata per la fornitura di materiali occorrenti per l’esecuzione di lavori da realizzarsi a mezzo di un cantiere comunale.
Sono stati richiesti chiarimenti sull'eventuale sussistenza di una causa d'incompatibilità in capo ad un consigliere comunale di minoranza che ha partecipato ad una trattativa privata per la fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori da realizzarsi a mezzo di un cantiere comunale.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 63, comma 1, n.2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che 'come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza.....ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi o......somministrazioni nell'interesse del comune' ponendo, di conseguenza, il soggetto in una posizione di conflitto tra il dovere d'ufficio ed il suo personale interesse.
La Corte di Cassazione ha rilevato che l'espressione 'ha parte' non sembra potersi interpretare se non nel senso che l'eletto debba esser tenuto, in forza di un contratto in corso, ad effettuare prestazioni nei confronti del comune, sia che si tratti di appalto di servizi, per sua natura continuativo, sia che si tratti di appalto avente a oggetto un 'opus' la cui esecuzione sia in corso al momento delle elezioni. Quando, invece, la prestazione a carico dell'appaltatore sia già stata eseguita e sia ancora in corso solo l'obbligazione del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo convenuto, non può più dirsi che l'eletto 'abbia parte' in un appalto nell'interesse del comune, né rileva che egli sia creditore del comune, non essendo tale posizione compresa nelle ipotesi di incompabilità elencate nel citato art. 63 (cfr.: Cass. Civ., n. 10238 del 27/09/95).
Dalla suddetta previsione normativa sono esclusi i rapporti di compravendita riferita ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico.
Peraltro, il legislatore ha ravvisato che, a differenza dell'appalto e la somministrazione (o fornitura), che sono contratti di durata, l'ordinaria compravendita è un contratto ad esecuzione istantanea che non garantisce la regolare esecuzione né la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 18 novembre 1994, n. 9789).
Premesso quanto sopra, in base agli elementi conoscitivi , che qualificano la prestazione come fornitura, la fattispecie sembrerebbe riconducibile alle ipotesi astrattamente disciplinate dal legislatore nell'art. 63 in quanto limitativa all'espletamento della carica elettiva.
Dai pochi elementi forniti nella richiesta di parere, infatti, sembra emergere la continuità del rapporto di fornitura (per quanto limitato ad un arco temporale circoscritto) e la variabilità delle prestazioni alle quali il fornitore si è contrattualmente impegnato, l'una e l'altra circostanza che portano ad escludere che si verta nella ipotesi della compravendita.