Votazione sul conto consuntivo 2003 - maggioranza qualificata.

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2004
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Votazione sul conto consuntivo 2003. Maggioranza qualificata.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla procedura adottata dal consiglio comunale di un Ente in sede di approvazione della delibera relativa al rendiconto della gestione. Posto che lo Statuto (art. 14, co. 2) dell'ente locale in parola richiede una maggioranza qualificata per l'adozione del conto consuntivo e che tale maggioranza non veniva raggiunta all'esito della prima votazione, essendo stata conseguita parità fra voti favorevoli e voti contrari, si è chiesto di conoscere se possa reputarsi legittima l'effettuazione di una seconda votazione sul medesimo provvedimento nella stessa seduta, in applicazione dell'art. 38, co. 2 del regolamento comunale che, in relazione alle ipotesi di 'votazione infruttuosa per parità di voti' consente, sostanzialmente, la rinnovazione della votazione nella stessa seduta. Va rilevato, in merito, che nel caso in questione non può parlarsi di 'votazione infruttuosa', in quanto la 'non approvazione', ove si tratti di deliberare sul rendiconto della gestione equivale ad una bocciatura del provvedimento, considerato che lo Statuto dell'Ente (art.14) prevede che tale provvedimento sia approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, cioè da almeno 16 consiglieri. In altre parole, l'art.38, comma 2, del regolamento trova applicazione solo nei casi in cui il quorum funzionale prescritto sia quello ordinario della maggioranza relativa dei votanti. Non a caso, infatti, secondo il verbale del provvedimento in questione, il Consiglio Comunale del Comune ha deliberato di 'non approvare' la proposta di rendiconto della gestione. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'applicazione del comma 3 del citato art.38, per il quale una deliberazione 'respinta (espressione che deve ritenersi equivalente, anche ai sensi del successivo comma 4, a 'non approvata') alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio in una successiva adunanza'. Tale norma ha peraltro recepito l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di parità di voto, per il quale con la proclamazione dell'esito della votazione il procedimento deliberativo deve intendersi esaurito e non è, quindi, più possibile ritornare nella stessa seduta su di esso, a meno che non si sia verificato un vizio della votazione; solo in tal caso il Consiglio può decidere di rifare immediatamente le operazioni di voto (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, V Sezione, 26 settembre 1952, n. 1122, nonché IV Sezione, 30 dicembre 1982, n. 916). Tanto premesso, va tuttavia rilevato che l'attività di consulenza svolta dall'Amministrazione dell'Interno a favore degli Enti Locali deve, in linea di principio, collocarsi in una fase logicamente e cronologicamente anteriore all'adozione dei provvedimenti da parte degli Enti medesimi. In caso contrario, l'avviso espresso dal Ministero o dalle Prefetture – U.T.G., oltre a prestarsi a possibili strumentalizzazioni, potrebbe essere interpretato come una forma di controllo, sia pure in senso atecnico, sull'operato degli Enti locali, laddove con l'abrogazione dell'art.130 della Costituzione sono ormai stati soppressi i controlli sugli atti delle Amministrazioni locali. Alla luce di tali considerazioni, nonché della circostanza che la richiesta di parere proviene da soggetti diversi dall'Organo che ha emanato l'atto, si rimette alla S.V. la valutazione sull'opportunità o meno di comunicare quanto sopra agli interessati, nonché sulle modalità più idonee per provvedere all'eventuale comunicazione.