Rimborsi spese
- Quesito in merito alla problematica del rimborso delle spese legali sostenute da ex amministratori di un comune per la propria difesa in un giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con l’archiviazione per insussistenza delle condizioni per una azione di responsabilità.
E' stato formulato un quesito in merito alla problematica del rimborso delle spese legali sostenute da ex amministratori di un comune per la propria difesa in un giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con l'archiviazione per insussistenza delle condizioni per una azione di responsabilità.
Si osserva, in proposito, che la possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, da parte delle amministrazioni di appartenenza, è specificamente prevista dal comma 2 bis dell'art. 3 del decreto legge n. 543/96, introdotto dalla legge di conversione n. 639/96.
Tale norma, nel subordinare il rimborso delle spese legali al definitivo proscioglimento degli amministratori sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, correla la praticabilità del rimborso all'espletamento di un procedimento giudiziario contabile e alla sua definitiva conclusione con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo. Ha precisato, altresì, al riguardo, la Sezione giurisdizionale della Basilicata nella sentenza n. 70 del 23.3.1999, con la quale venivano assolti gli imputati per mancanza della colpa grave e decisa la compensazione delle spese processuali, che '..l'interpretazione sistematica della normativa più conforme ai principi generali dell'Ordinamento nonché a quelli costituzionali importa.. il rimborso diretto dell'amministrazione solo in presenza di sentenze ampiamente assolutorie (che escludano completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo) e non anche in presenza di altri tipi di decisioni che, seppur assolutorie, confermano l'esistenza di un fatto dannoso e la commissione dello stesso da parte di soggetti che hanno agito con una colpa che tuttavia non raggiunge la 'soglia minima' per poter dar luogo a sentenza di condanna.
Si rappresenta, altresì, che la definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per improcedibilità o inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda o per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), non costituisce un proscioglimento, sicché il convenuto non ha titolo ad ottenere il rimborso delle spese di difesa legale ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito dalla legge n. 639 del 20 dicembre 1996 (cfr.: Corte dei Conti, Sez. App. III, sent. n. 40 del 18.2.2002 e Sez. Giur. Reg. Molise, sent. n. 141 del 23.7.2001).
Premesso quanto sopra, si osserva che se nella fattispecie l'archiviazione, nei termini rappresentati, ha scagionato gli amministratori da responsabilità, non può non considerarsi che la terminologia usata dal legislatore fa esplicito riferimento ad un preciso e formale momento della procedura giurisdizionale contabile e cioè alla sua definitiva conclusione.
L'invito a dedurre è invece atto preprocessuale: per indirizzo giurisprudenziale costante solo con il deposito della citazione viene attivata la funzione istruttoria del giudice e si determina la giuridica esistenza del giudizio. Inoltre, l'archiviazione è direttamente effettuata dal procuratore e per dedurre non è necessaria l'assistenza di un legale.
La rifusione delle spese legali è infatti connessa alla necessità di dover sostenere le spese di difesa che, nella fase in questione, non sussiste, non essendo obbligatoria l'assistenza da parte di un legale.
Ha espresso il medesimo orientamento la sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti che, nella pronuncia n. 676 del 23 settembre 2002, ha espressamente dichiarato: 'In caso di procedimento archiviato dal Procuratore regionale, non spetta alcun rimborso spese all'indagato, che compete solo in caso di definitivo proscioglimento a seguito di giudizio'.