Pubblicazione tardiva di deliberazioni comunali.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2004
Categoria 
06.02 Pubblicazione
Sintesi/Massima 

- Quesito in merito alla pubblicazione tardiva di deliberazioni comunali

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale il sindaco di un Comune, insediatosi a seguito delle elezioni amministrative del 12/13 giugno 2004, ha reso noto che, in data 12.6.2004, sono state pubblicate all'albo pretorio, a cura del Segretario dell'ente, trentatré deliberazioni di Giunta relative agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Viene riferito che tali atti, tutti dichiarati immediatamente eseguibili dalla precedente giunta comunale, hanno esplicato effetti, dando origine alle attività connesse e consequenziali, fin dalla loro adozione pur non essendo state tempestivamente pubblicate all'albo comunale. L'obbligo della pubblicazione viene declinato dall'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi del quale 'tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge'. Al riguardo, si fa presente, in via generale, che la pubblicazione delle deliberazioni, quale misura di pubblicità rivolta a soggetti indeterminati, risponde alla esigenza di porre i cittadini nella condizione di avere legale conoscenza delle deliberazioni adottate dalla amministrazione. Per quanto concerne, più specificamente, la previsione dell'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale essa si correla, oltre che alla decorrenza del termine per l'impugnazione nel caso di atti non soggetti a comunicazione, alla esigenza di consentire al consiglio, a cui l'art. 42, comma 1, del T.U.E.L. citato attribuisce funzioni 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', di acquisire piena conoscenza della attività posta in essere dal governo dell'ente. A tale proposito, si richiama quanto previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. citato, a termini del quale 'Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento'. Si ricorda che in passato il Legislatore aveva previsto un termine per la pubblicazione delle deliberazioni (cfr artt. 3 e 21 L. 530/1947) a cui, tuttavia, la giurisprudenza formatasi in materia aveva riconosciuto carattere ordinatorio ritenendo che l'omessa pubblicazione rilevasse come mera irregolarità sanabile da parte dell'amministrazione. (Cons. Stato, Sez. V, n. 279/1960). Peraltro, come noto, la previsione di un termine per la pubblicazione delle deliberazioni non è stata ribadita nel contesto della normativa attualmente vigente. Tanto premesso, si ritiene che, pur concretandosi in una grave violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il mancato tempestivo adempimento della pubblicazione delle deliberazioni non comporta l'illegittimità delle stesse. Và da sé che la decorrenza del termine per l'impugnazione resta correlata alla data di pubblicazione.