Problematiche relative alla costituzione dei gruppi consiliari.

Territorio e autonomie locali
23 Settembre 2004
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Quesito in merito ad alcune problematiche relative alla costituzione dei gruppi consiliari.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine ad alcune problematiche relative alla costituzione dei gruppi consiliari. Si chiede, in particolare, se un consigliere comunale, eletto nell'ambito di una lista civica e successivamente estromesso dal gruppo, possa costituire un gruppo consiliare autonomamente e se, conseguentemente, possa partecipare alla nomina di componente di una commissione consiliare. Al riguardo si osserva, preliminarmente, che la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è una materia interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale cui è, pertanto, affidato il compito di indicare, tra le altre disposizioni, se i 'gruppi consiliari' abbiano o meno un numero minimo di consiglieri. Pertanto, non vi è alcun dubbio che anche le problematiche relative a tale materia, dovrebbero trovare soluzione alla stregua della specifica disciplina di cui l'ente locale si è dotato. Ciò considerato, si ritiene che nulla vieterebbe che l'ente inserisca nel proprio regolamento o statuto la possibilità che anche un singolo consigliere possa costituire un gruppo a sé, soprattutto, nel caso in cui sia stato l'unico eletto di una lista o gruppo di candidati. Tuttavia, va parimenti osservato che qualora la normativa dell'ente locale stabilisca un numero minimo per la formazione di un gruppo consiliare, ne consegue che la defezione di un consigliere dal proprio potrà consentire solamente la sua aggregazione ad altro gruppo, ma non la costituzione di un gruppo a sé. L'art. 8, punto 2, del regolamento del Consiglio comunale di Villaguardia ha previsto che ciascun gruppo consiliare sia formato 'da almeno due consiglieri' ed inoltre che il consigliere comunale ' che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto, e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. .' (art. 8, punto 5). Si deve indubbiamente sottolineare che, nel caso in esame, le modalità del distacco sono state del tutto particolari in quanto l'allontanamento del consigliere Botta dal gruppo di appartenenza non è stato volontario bensì derivante da un contrasto politico all'interno del gruppo stesso. Tuttavia, pur considerando che non si può parlare di dissociazione o di defezione in senso stretto, alla luce delle previsioni normative e regolamentari, si ritiene che gli effetti sull'attività del consigliere esautorato siano comunque assimilabili a quelli di un consigliere che si distacchi dal gruppo spontaneamente, al venir meno delle condizioni che ne avevano determinato l'aggregazione politica a fini elettorali. In particolare, si ritiene che la normativa dell'ente, pur risalente al 1993, risulti conforme a quanto previsto dalla normativa statale, avendo individuato il numero minimo di componenti dei gruppi consiliari ed avendo introdotto la previsione che il consigliere in caso di dissociazione dal gruppo di appartenenza, possa confluire in un altro gruppo consiliare o in un gruppo misto, garantendone quindi lo svolgimento del mandato elettorale. Viceversa nel regolamento sul funzionamento del consiglio non vi troviamo alcuna norma relativa alla possibilità per il singolo consigliere di formare un nuovo gruppo consiliare da solo. Conseguentemente, il mancato inserimento del consigliere 'estromesso' in un gruppo consiliare andrà a precludere anche la possibilità di presentare la propria candidatura nella nomina dei componenti della Commissione urbanistica e assetto del territorio. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento in parola, ' le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.'. In presenza di disposizioni regolamentari che disciplinano come sopra riportato l'argomento in esame, a giudizio di questo Ufficio, la risposta ai quesiti posti non può che essere negativa. Qualora, pertanto, il consigliere dissociato non richieda l''aggregazione ad altro gruppo o ad un eventuale gruppo misto, non acquisirà le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare né potrà candidarsi per la nomina a componente delle commissioni consiliari.