- Quesito in merito alla procedura da seguire per consentire l’adesione ad un’Unione di Comuni di ulteriori Enti che verrebbero ad aggiungersi a quelli originariamente associatisi.

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2004
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Quesito in merito alla procedura da seguire per consentire l’adesione ad un’Unione di Comuni di ulteriori Enti che verrebbero ad aggiungersi a quelli originariamente associatisi.

Testo 

Viene chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla procedura da seguire per consentire l'adesione ad un'Unione di Comuni di ulteriori Enti che verrebbero ad aggiungersi a quelli originariamente associatisi ed indicati nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Unione medesima.
Il quesito va risolto in base alla disciplina statutaria dell'Ente, limitandosi la normativa statale a prevedere che 'l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie' (art. 32, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000).
Ciò in considerazione dell'ampia autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta alle Unioni dalla norma medesima e di recente confermata dall'art. 4, comma 5, della legge 131/2003.
Qualora lo statuto dell'unione in oggetto non preveda ancora una apposita disciplina della fattispecie, si ritiene utile indicare la scelta operata in materia da molte Unioni di Comuni i cui statuti prevedono, ad esempio, che l'adesione all'ente di nuovi Comuni venga deliberata dai relativi Consigli con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e subordinata all'espressa modifica dello statuto dell'Unione approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, cui si provvede su proposta del Consiglio dell'Unione (cfr., ad esempio, l'art. 4 dello statuto dell'Unione di Comuni 'Terre di Castelli', di cui si unisce copia).
Tale disciplina, quindi, non prevede che si debba necessariamente procedere alla modifica anche dell'atto costitutivo, nelle forme prescritte per l'atto pubblico.
E ciò si spiega agevolmente ove si consideri che anche lo statuto, come l'atto costitutivo, individua espressamente i Comuni aderenti all'Unione e che la funzione di pubblicità e di fede pubblica assolta, nei confronti dei terzi, dalla forma dell'atto pubblico è svolta, nel caso di specie, dalle delibere di modifica statutaria adottate dagli enti aderenti, nonché dalle forme di pubblicità che l'ordinamento prescrive per le medesime.